Corte di Cassazione (15695/2018) - Revoca dell'ammissione a concordato preventivo per non avere la proponente fornito spiegazioni volte a chiarire la sorte di alcuni beni che risultavano indicati in bilancio.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
14/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2018 n. 15695 – Pres. Antonio Didone, Rel. Giuseppe Fichera.

Concordato preventivo – Ultimo bilancio e domanda di ammissione – Beni detenuti in magazzino – Riscontrati scostamenti – Proponente – Mancate giustificazioni – Comportamento fraudolento – Revoca dell'ammissione – Creditori - Conoscenza della riscontrata discordanza – Irrilevanza.

Indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche se gli stessi erano stati resi edotti  di quanto si era potuto accertare, si deve ritenere che possa configurare uno di quegli atti di frode elencato dall' art. 173 L.F. comportanti la revoca all'ammissione al concordato preventivo, il non avere la proponente, né in seno al ricorso per l'ammissione a detta procedura e neppure successivamente, inteso fornire una plausibile spiegazione in merito al considerevole scostamento che, in particolare sulla scorta delle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza, si era riscontrato sussistere tra i valori del patrimonio riportati nell'ultimo bilancio societario e la situazione economico patrimoniale della società alla successiva ravvicinata data di deposito del ricorso ex art. 160 L.F. [nello specifico, non v'era traccia nella domanda di ammissione alla procedura concordataria di un'ingente quantità di merce che, in bilancio, risultava indicata come detenuta nel magazzino]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2015695.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: