Corte di Cassazione (23157/2018) – Fallibilitàdi impresa costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, ancorché effettivamente eserciti l'attività agricola.

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Data di riferimento: 
26/09/2018

Cassazione civile, sez. I, 26 Settembre 2018, n. 23157. Pres. Antonio Didone, rel. Francesco Terrusi.

Impresa, costituita in forma societaria avente ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale - Effettivo esercizio di attività agricola – Fallibilità.

Ai fini dell'esenzione dal fallimento di un'impresa, costituita in forma societaria ed avente quale oggetto statutario l'esercizio di attività commerciale, non rileva l'attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall'imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell'esercizio effettivo dell'attività. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20738.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: