Tribunale di Civitavecchia – Competenza del tribunale fallimentare a decidere della nullità di un conferimento fatto in natura a favore della società fallita allorché in bonis e della restituzione del bene a tale titolo trasferito.

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Data di riferimento: 
03/12/2018

Tribunale di Civitavecchia, 03 dicembre 2018 - Pres. Francesco Vigorito, Rel. Alessandra Dominici, Giud. Benedetta Bazuro.

Fallimento – Società in bonis – Aumento del capitale sociale – Socio -  Conferimento in natura – Immobile trasferito a tale titolo –  Atto di trasferimento nullo – Fallimento della conferitaria – Socio – Domanda di restituzione –  Tribunale fallimentate – Competenza funzionale – Conferma.

Fallimento – Società in bonis – Atto di conferimento di un socio – Contratto traslativo nullo  – Socio conferente  -  Domanda di  restituzione - G.D. - Rigetto – Opposizione –  Limite temporale ex art. 99 L.F. -  Proponibilità – Delibere assembleari - Termini per l'impugnazione – Inapplicabilità.

La domanda di un socio volta ad ottenere la restituzione di un bene immobile da lui conferito in natura alla società poi fallita allorché si trovava in bonis, in sede di aumento del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, per essere quel atto di trasferimento affetto da nullità  [nello specifico per impossibilità dell'oggetto perchè relativo a un bene gravato da un uso civico], va qualificata quale azione derivante dal fallimento in quanto incide sul patrimonio della fallita ed, in quanto tale, si deve considerare attratta alla competenza funzionale del Tribunale fallimentare ai sensi dell'art. 24 L.F. Una conferma di tale assunto va ravvisata nel fatto che l’art. 93 L.F. impone  la proposizione delle azione di natura restitutoria mediante ricorso, avente la stessa forma della domanda di ammissione al passivo di un credito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'atto di conferimento sociale deve essere considerato quale contratto consensuale ad effetti traslativi, assimilabile ad una compravendita,  mediante il quale la società esprime la volontà di aumentare il proprio capitale mediante emissione di nuove azioni attraverso una delibera dell’assemblea dei soci e il socio esprime la volontà di aumentare la sua quota di partecipazione  mediante l’atto di conferimento. Alla luce di ciò deve ritenersi che l'impugnazione che il socio intenda proporre ex art. 98 L.F. avverso la decisione del giudice delegato, per avere questi  respinto la sua domanda di restituzione di un immobile  da lui  trasferito alla società fallita, allorchè ancora in bonis, a titolo di conferimento, in ragione della nullità, ex combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, secondo comma, c.c., dell'atto di trasferimento di quel bene, non sia soggetta agli  stretti limiti temporali previsti dagli artt. 2379 e 2379 ter c.c. per l'impugnazione delle delibere assembleari presupposto dei conferimenti, e possa essere, pertanto, proposta in via autonoma [come nello specifico avvenuto]  nel termine previsto dall’art 99 L.F., unico limite temporale da considerarsi applicabile alla fattispecie, essendo l’azione di nullità di detto conferimento, premessa di una tale pretesa nei confronti della massa, imprescrittibile e come tale proponibile in ogni tempo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20961.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: