Corte di Cassazione (16365/2018) - Fallimento: validità della notifica PEC dell'avviso di convocazione che sia effettuata all'indirizzo risultante dal registro delle imprese, seppure disponibile a vantaggio di altra società.

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Data di riferimento: 
21/06/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 giugno 2018 n. 16365 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Eduardo Campese.

Procedura prefallimentare – Avviso di convocazione – Cancelleria - Notifica effettuata via PEC – Indirizzo risultante dal registro delle imprese – Validità – Indirizzo reso disponibile ad altra società – Irrilevanza.

Procedura prefallimentare – Avviso di convocazione – Cancelleria – Notifica tramite PEC –  Indirizzo dichiarato dalla società fallenda – Utilizzo – Notifica non andata a buon fine – Ipotesi di irreperibilità colpevole del destinatario –  Possibilità della prova contraria - Recapito informatico funzionante – Segnalazione alla Camera di Commercio - Onere ricadente sulla società.

In tema di notifiche telematiche, quella eseguita all'indirizzo PEC dichiarato da una società si perfeziona in virtù dell'attestazione di avvenuta consegna alla formale intestataria, non potendo tale notifica essere ritenuta invalida qualora, pur essendo riconducibile alla destinataria in base alle risultanze del registro delle imprese, l'indirizzo di posta elettronica non sia, di fatto, abilitato all'uso da parte sua, bensì sia reso disponibile a vantaggio di altra società (Massima ufficiale) [nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della Corte territoriale che, in sede di decisione del reclamo ex art. 18 L.F., aveva revocato per mancata notifica dell'avviso di convocazione ex art. 15, terzo comma, L.F. la dichiarazione di fallimento come decisa dal Tribunale; ciò in quanto, ad avviso della Suprema Corte, la Corte d'Appello avrebbe dovuto, viceversa, ritenere, sulla base dell'attestazione di avvenuta consegna che confermava tale circostanza, che la cancelleria del tribunale avesse, da un punto di vista formale, regolarmente notificato alla società fallenda, mediante invio all'indirizzo INIPEC da questa comunicato al registro delle imprese, quell'avviso e avrebbe dovuto, pertanto, considerare irrilevante, la qual cosa la Corte territoriale non aveva invece fatto, che quell'indirizzo non fosse in realtà relativo alla debitrice ma ad una società a questa collegata, in quanto si doveva far ricadere sulla sola società, poi dichiarata fallita, a causa della di lei negligenza nel dotarsi, come avrebbe dovuto, di un proprio valido indirizzo PEC, la responsabilità che, di fatto, la notifica  non fosse avvenuta nei suoi confronti, ma  della società che quell'indirizzo aveva effettivamente in uso]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'indirizzo PEC che le società e gli imprenditori individuali devono dichiarare alla Camera di Commercio equivale ad un recapito sostanzialmente assimilabile alla sede legale di questi ultimi, sicchè può affermarsi che, di regola, e salvo che venga fornita prova contraria, il mancato funzionamento, per qualunque causa, dell'indirizzo PEC dichiarato dalla società, ovvero dall'imprenditore individuale, alla Camera di Commercio si debba ascrivere tra le cosiddette irreperibilità "colpevoli" del destinatario sul quale incombe l'onere di comunicare un recapito informatico che lo renda effettivamente raggiungibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20776.pdf 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: