Tribunale di Brescia – Presupposto perchè sia riconosciuto rango privilegiato al credito derivante da inadempimento dell'obbligo restitutorio di un finanziamento erogato con il sostegno del Fondo di Garanzia PMI.
Tribunale di Brescia, Sez. IV civ., 26 luglio 2018 – Giud. Stefano Rosa
Sostegno pubblico alle imprese - Finanziamento erogato - Credito restitutorio – Beneficiario ammesso a concordato preventivo - Riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5 del D Lgs. 123/1998 – Presupposto necessario – Natura chirografaria nel caso di mancata revoca.
Il privilegio che l'art. 9, comma 5 del D Lgs. 123/1998 riconosce ai crediti che abbiano titolo nella disposta revoca, a seguito di inadempimento degli obblighi restitutori, dei finanziamenti concessi con il sostegno ex legge 662/1996 del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, non può essere riconosciuto nel caso non si verta in una tale ipotesi, ossia nel caso si tratti di credito non revocato, bensì semplicemente iscritto a ruolo a titolo restitutorio al fine di poterlo azionare in via esecutiva o concorsuale laddove questa sia stata, come nel caso specifico, ammessa alla procedura di concordato preventivo; in una tale ipotesi a quel credito dovrà essere riconosciuta natura chirografaria e non privilegiata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018 n. 9926 https://www.unijuris.it/node/4409]