Tribunale di Brescia – Presupposto perchè sia riconosciuto rango privilegiato al credito derivante da inadempimento dell'obbligo restitutorio di un finanziamento erogato con il sostegno del Fondo di Garanzia PMI.
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Tribunale di Brescia, Sez. IV civ., 26 luglio 2018 – Giud. Stefano Rosa
Sostegno pubblico alle imprese - Finanziamento erogato - Credito restitutorio – Beneficiario ammesso a concordato preventivo - Riconoscimento del privilegio ex art. 9, comma 5 del D Lgs. 123/1998 – Presupposto necessario – Natura chirografaria nel caso di mancata revoca.
Il privilegio che l'art. 9, comma 5 del D Lgs. 123/1998 riconosce ai crediti che abbiano titolo nella disposta revoca, a seguito di inadempimento degli obblighi restitutori, dei finanziamenti concessi con il sostegno ex legge 662/1996 del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, non può essere riconosciuto nel caso non si verta in una tale ipotesi, ossia nel caso si tratti di credito non revocato, bensì semplicemente iscritto a ruolo a titolo restitutorio al fine di poterlo azionare in via esecutiva o concorsuale laddove questa sia stata, come nel caso specifico, ammessa alla procedura di concordato preventivo; in una tale ipotesi a quel credito dovrà essere riconosciuta natura chirografaria e non privilegiata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2018 n. 9926 https://www.unijuris.it/node/4409]