Tribunale di Monza – Fallimento e accoglimento di un'istanza di restituzione di un bene in leasing appreso dalla procedura: soggetto cui devono accollarsi le spese di custodia.

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Data di riferimento: 
13/02/2019

Tribunale Ordinario di Monza, 13 febbraio 2019 – Pres. Maria Gabriella Mariconda, Rel. Giovanni Nardecchia, Giud. Alberto Crivelli.

Fallimento – Inserimento di un bene nell'inventario – Rivendica – Accoglimento – Spese di custodia  - Soggetto tenuto a farsene carico.

Il principio alla luce del quale le spese specifiche della procedura fallimentare, a differenza di quelle generali che gravano in proporzione su tutti i creditori, ricadono nei limiti della loro utilità soltanto sui creditori garantiti da privilegi, pegno o ipoteca sul bene cui le spese ineriscono, non può estendersi a chi creditore non sia e che, con il vittorioso esperimento della domanda di rivendica, ottenga lo scopo di sottrarre un particolare bene alla massa e quindi al soddisfacimento di tutti i creditori. Le spese di custodia  del bene oggetto di una vittoriosa domanda di rivendica che sia stato precedentemente appreso dalla procedura fallimentare rimangono infatti a carico della stessa perché ai sensi dell’art.1177 c.c., “l’obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna” [nello specifico, il tribunale ha, pertanto, ritenuto che delle spese di custodia di un bene di cui il fallito era in godimento in virtù di un contratto di locazione finanziaria e che era stato inventariato doveva perciò farsi carico la procedura fallimentare fino all’accoglimento della domanda del concedente di rivendica dello stesso, dovendosi considerare implicita in tale decisione la manifestazione della volontà del curatore di sciogliersi da quel contratto ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 72 e 72 quater L.F.,  e che, quindi, il creditore  doveva farsene carico solo a partire del momento in cui la curatela si era offerta di adempiere al conseguente obbligo di restituzione, in quanto, conformemente alla disciplina della mora del creditore di cui agli artt. 1206 e ss. c.c., da quel momento il creditore costituito in mora era tenuto a sopportare le spese di custodia della cosa dovutagli]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21469.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: