Corte di Cassazione (28533/2018) – Clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio poi fallito e giudizio intentato dal curatore per far valere diritti da quello stesso già anteriormente maturati: competenza.

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Data di riferimento: 
08/11/2018

Corte di Cassazione, Sez. VI civ.- 1, 08 novembre 2018, n. 28533 – Pres. Antonio Genovese, Rel. Guido Mercolino.

Consorzio dichiarato fallito -  Clausola compromissoria contenuta nello statuto – Diritti preesistenti nei confronti degli Enti consorziati – Riconoscimento di somme di denaro –  Giudizio promosso dal curatore – Incompetenza del giudice ordinario - Operatività della clausola.

Consorzio dichiarato fallito -  Clausola compromissoria contenuta nello statuto – Diritti preesistenti nei confronti degli Enti consorziati – Appicabilità -  Effetto ostativo ex art. 83 bis L.F. - Inconferenza.

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio dichiarato fallito è applicabile ai giudizi iniziati dal curatore per far valere diritti preesistenti alla procedura concorsuale, a differenza di quanto accade per l'azione di responsabilità proposta dallo stesso curatore verso gli amministratori del consorzio, trattandosi di azione volta alla reintegrazione del patrimonio sociale nell'interesse dei soci e dei creditori per i quali la clausola non può operare trattandosi di soggetti terzi rispetto alla società. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del tribunale che aveva declinato la propria competenza in favore dell'arbitro in quanto il curatore aveva fatto valere, nei confronti di alcuni enti consorziati, il diritto al pagamento di una somma di denaro preesistente alla data della dichiarazione di fallimento). (Massima ufficiale)

L'effetto ostativo previsto dqll'art. 83 bis L.F., ai sensi del quale, in caso di scioglimento del contratto per iniziativa del curatore in cui sia contenuta una clausola compromissoria, il procedimento arbitrale che risulti pendente  non può essere proseguito, non si produce, oltre che nel caso in cui il curatore abbia omesso di esercitare tale facoltà subentrando al fallito nel rapporto contrattuale, anche nel caso in cui  la medesima facoltà non possa essere più esercitata, per aver il contratto già avuto totale o parziale esecuzione [nello specifico, la Corte  ha considerato che risultava inconferente il richiamo fatto dal Fallimento al disposto di detto articolo per escludere l'operatività della clausola compromissoria contenuta nello Statuto del Consorzio fallito,  in quanto la controversia  intentata dal curatore avanti al tribunale ordinario,  come volta ad ottenere il rimborso a favore del Consorzio degli oneri sopportati per l'attività svolta prima della dichiarazione di fallimento a favore degli Enti consorziati, attineva ad un rapporto che per la parte in contestazione aveva già avuto esecuzione, onde  risultava preclusa al curatore la facoltà di sottrarsi alla competenza arbitrale attraverso lo scioglimento del contratto ed il correlato venir meno dell'efficacia della clausola compromissoria].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22325.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: