Tribunale di Vicenza – La presentazione di una seconda domanda di preconcordato, senza contenuti, dopo l'esito sfavorevole della prima, integra un'ipotesi di inammissibile abuso di diritto.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/07/2019

Tribunale di Vicenza, 19 luglio 2019 - Pres. Est. Giuseppe Limitone

Domanda di preconcordato - Presentazione della proposta - Votazione dei creditori - Mancata ammissione - Rischio di una eventuale dichiarazione di fallimento - Presentazione di una seconda istanza di preconcordato - Inammissibilità  - Ipotesi di abuso di diritto.

Integra un inammissibile abuso di dirirtto la presentazione di una semplice (senza contenuti) seconda domanda di preconcordato dopo la mancata approvazione da parte dei creditori della proposta di concordato presentata all’esito della prima procedura di preconcordato, ciò in quanto la paventata possibile conseguenza di tale sfavorevole iniziativa, rappresentata dalla pronuncia di fallimento, potrebbe essere evitata solo da una nuova proposta di concordato con elementi di novità da portare nuovamente al voto dei creditori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://concordati.ilcaso.it/sentenze/ultime/22550/concordati

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 febbraio 2017, n. 3836   https://www.unijuris.it/node/4146]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: