Corte di Cassazione (23608/2019) – Associazione in partecipazione risolta per inadempimento da parte dell'associante: applicazione analogica del disposto dell'art. 77, primo comma, L.F. anche al di fuori dell'ambito concorsuale.

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Data di riferimento: 
23/09/2019

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 23 settembre 2019, n. 23608 - Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.

Associazione in partecipazione -  Risoluzione per inadempimento da parte dell'associante - Restituzione dell' importo versato dall'associato -  Esiti positivi e negativi della gestione svolta - Differenza risultante - Diritto dell'associato a che se ne tenga conto - Applicazione analogica dell'art. 77 L.F.  -  Questione da esaminarsi nel corso di una pubblica udienza - Rimessione del ricorso alla sezione semplice.

Dal momento che l'art.77, primo comma, L.F. dispone che l'associazione in partecipazione si scioglie a seguito del fallimento dell'associante e che in tal caso l'associato ha dirirtto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite che sono a suo carico, occorre valutare se, anche al di fuori dall'ambito  concorsuale, in caso di risoluzione di un contratto di partecipazione per inadempimento da parte dell'associante, l'associato abbia diritto all'ottenimento di una somma,  pari all'apporto versato, che tenga però conto conto anche degli esiti positivi e negativi della gestione svolta; ciò nonostante tradizionalmente si sia data  in prevalenza rilevanza, per escludere che si debba considerare anche tale differenza, al dettato dell' art. 1458, primo comma, cc., che contempla la retroattività dell'intervenuta risoluzione, senza però tenere adeguatamente conto dell'eccezione, di cui alla seconda parte di quello stesso comma, che esclude tale effetto con riferimento ai contratti ad esecuzione continuata o periodica [nello specifico, la Sezione VI, in camera di consiglio, ha ritenuto che il ricorso implicasse un necessario riesame in merito alla possibile analogia tra la norma codicistica e quella fallimentare, che non poteva  essere risolto dalla c.d. sezione filtro, ed ha, pertanto, rimesso ai sensi dell'art. 380 bis, terzo comma, c.p.c. il ricorso alla pubblica udienza della  Sezione I]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22473.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: