Corte di Cassazione (23315/2018) – Limiti del sindacato della fattibilità economica attribuito al tribunale con riferimento ad una proposta di concordato in continuità che risulti essere stata ammessa.

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Data di riferimento: 
27/09/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 settembre 2018, n. 23315 - Pres. Antonio Didone, Rel. Mauro Di Marzio.

Concordato con continuità - Tribunale - Potere di revoca dell'ammissione - Presupposto - Prosecuzione dell'attività aziendale - Manifesta dannosità per i creditori.

La previsione dell'art. 186 bis, ultimo comma, l. fall., che attribuisce al tribunale il potere di revocare l'ammissione al "concordato con continuità aziendale" qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannoso per i creditori, non attribuisce all'organo giudicante il compito di procedere alla valutazione della convenienza economica della proposta che, quando non sia implausibile, è riservata al giudizio dei creditori ma solo verificare che l'andamento dei flussi di cassa, ed il conseguente indebitamento, non siano tali da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22313.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ.,  07 aprile 2017, n. 9061 https://www.unijuris.it/node/3581

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: