Tribunale di Pavia – Fallimento: obbligo per la banca di restituire alla curatela gli accrediti pervenuti sul conto corrente del fallito dopo la dichiarazione di fallimento anche se in relazione ad un accordo di anticipo su fatture.

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Data di riferimento: 
04/02/2020

Tribunale di  Pavia,  Sez. I civ., 04 febbraio 2020 - Giud. Francesco Rocca.

Sentenza dichiarativa di fallimento  - Effetti nei confronti del fallito e dei creditori - Prodursi  dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione.

Fallimento - Accordo di anticipo su fatture - Annesso patto di compensazione - Banca - Riscossione in corso di procedura - Obbligo di restituzione - Somme di competenza della massa.

Posto che la legge fallimentare non prescrive l’annotazione sulla sentenza dichiarativa di fallimento dell’ora in cui è stata emessa, tale sentenza produce i suoi effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione. Di conseguenza dall’inizio di tale giorno il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (art. 42 L.F.) e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali ai sensi dell'art. 44 L.F. tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo la dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

Alla luce del disposto dell' artt. 78 L.F. si deve ritenere, stante lo scioglimento immediato del contratto di conto corrente bancario in caso di fallimento di una delle parti imposto da quella norma, che anche l'accessorio pactum de compensando o di elisione nel conto di partite di segno opposto stipulato dalla banca con il cliente fallito in relazione ad un accordo di anticipo su fatture debba avere, laddove la riscossione abbia luogo dopo la dichiarazione di fallimento, la stessa sorte del contratto cui accede, ragion per cui in tal caso la banca non ha titolo a operare la compensazione ex art. 56 L.F. tra reciproci debiti e crediti e quindi a trattenere  le somme versate sul conto corrente dai terzi a favore del soggetto fallito, che risultano  ex art. 44 L.F. di competenza esclusiva della massa fallimentare. Né paiono giustificare una decisione in senso diverso la pronuncia della Corte di Cassazione (n. 3336/2016) attinente alla abolita procedura di amministrazione controllata , né  la recente pronuncia (n. 10091/2019) in tema di concordato preventivo, posto che anche per tale procedura non trova applcazione il regime dell'art. 78 L.F. ma quello inverso della prosecuzione dei rapporti pendenti (cfr. art. 169 bis LF). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23214.pdf

[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista : Corte di Cassazione, Sez. VI civ., Sottosez. 1, 27 febbraio 2019, n. 5781 https://www.unijuris.it/node/4586 ; con riferimento alla seconda: Cassazione civile, Sez. I civ. , 07 maggio 2009, n. 10548 https://www.unijuris.it/node/859 ;19 febbraio 2016, n. 3336 https://www.unijuris.it/node/3594  e 10 aprile 2019, n. 10091 https://www.unijuris.it/node/4983]

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: