Corte Costituzionale – Dichiarazione di incostituzionalità ex art 3 Cost. dell'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, nella parte che consente a sole specifiche categorie di creditori di soddisfarsi su beni assoggetati a confisca.

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Data di riferimento: 
27/02/2019

Corte Costituzionale, 27 febbraio 2019, n. 26 - Pres. Giorgio Lattanzi, Est. Francesco Viganò.

Beni assoggettati a confisca - Possibilità di soddisfazione riconosciuta solo ad alcuni creditori - Art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012 - Corte Costituzionale - Illegittimità ex art. 3 Cost. - Dichiarazione - Possibilità estesa a tutti i creditori.

Deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l’art. 3 Cost., l’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui limita alle specifiche categorie di creditori ivi menzionati (creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni anteriormente alla trascrizione di un  sequestro di prevenzione e creditori che, prima di quel frangente, hanno trascritto un pignoramento sul bene o sono intervenuti nell’esecuzione iniziata con il pignoramento) la possibilità di ottenere soddisfacimento dei propri crediti sui beni del proprio debitore che siano stati  attinti da confisca di prevenzione [nello specifico, alla luce del disposto dell'art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, come risultante anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità, il creditore non avrebbe potuto ottenere il pagamento di una fornitura fatta anteriormente in buona fede alla società i cui beni erano stati assoggettati a confisca, non avendoli in precedenza pignorati, neppure chiedendo il fallimento del suo debitore divenuto insolvente e, di seguito, insinuandosi nel passivo della conseguente procedura concorsuale, così come riconosciuto con orientamento consolidato dalla giurisprudenza di legittimità nella disciplina previgente ed espressamente ammesso dagli artt. 63 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in quanto anche quella forma di tutela gli sarebbe risultata preclusa in ragione del fatto che la sua debitrice rivestiva verosimilmente la natura di impesa artigiana, in quanto tale sottratta  a fallimento ai sensi dell'art. 1 L.F.]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23147

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