Tribunale di Ravenna – Epidemia da Covid-19: possibilità che venga accordata al proponente un concordato preventivo, che abbia già raccolto il voto favorevole del creditori, una proroga di sei mesi dei tempi previsti per la sua esecuzione.

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Data di riferimento: 
16/06/2020

Tribunale di Ravenna, Ufficio Fallimenti, 16 giugno 2020 – Pres. Roberto Sereni Luccarelli, Rel. Alessandro Farolfi, Giud. Paolo Gilotta.

Emergenza da Covid-19 - Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese - Art. 9 co. 3 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23 – Proposta di concordato preventivo – Voto favorevole di creditori -Adempimento previsto per una data posteriore al 23 febbraio 2020 – Proponente – Termine per l’esecuzione -  Istanza di posticipazione di sei mesi – Valutazione del tribunale - Accoglibilità ex lege della richiesta – Non necessità di una nuova votazione – Omologa..   

Alla luce del disposto art. 9 co. 3 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, rientrante nell’ambito delle misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, appare certo che la modifica puramente temporale delle scadenze previste per l’adempimento di una proposta di concordato preventivo, che abbia, già prima del diffondersi di quella emergenza, ottenuto il voto favorevole dei creditori, non richieda una nuova votazione da parte degli stessi e che il Tribunale, pur essendo tenuto ad una verifica mediante l’acquisizione di un parere del Commissario giudiziale, non sia invece chiamato a valutare in modo particolarmente stringente i motivi e le condizioni che giustificano la concessione della proroga, se si considera che il comma 3 richiede unicamente che il Tribunale valuti la sussistenza dei presupposti richiesti per la omologazione ex art. 180 L.F., aspetto su cui si sia ulteriormente investito lo stesso professionista attestatore della procedura, al fine di verificare la perdurante attendibilità e attualità della relativa attestazione di fattibilità. Ciò in quanto la facoltà processuale prevista dal citato comma 3 dell’art. 9 del decreto liquidità, che è evidentemente ispirata ad un principio di favore per il buon esito delle procedure alternative al fallimento, non può non tenere conto della modifica che in sede di conversione è stata apportata al comma 1 della stessa disposizione: se infatti in sede di prima formulazione la norma prevedeva un allungamento semestrale dei termini di adempimento dei concordati preventivi già omologati aventi una scadenza ricompresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021, in sede di definitiva approvazione della legge 05 giugno 2020, n.40 di conversione di detto decreto è stata eliminata la finestra cronologica finale, sì che ogni concordato già omologato purché abbia una scadenza successiva al 23 febbraio 2020, potrà fruire ex lege di una proroga semestrale per il suo adempimento, giustificata dalle gravissime conseguenze economiche generate dalla diffusione pandemica del Covid-19. [nello specifico il tribunale ha omologato il concordato preventivo, accogliendo la richiesta del proponente di differimento di alcuni termini per l’esecuzione dello stesso e ciò nonostante per essa fosse prevista una durata quadriennale e nonostante il possibile incremento delle spese prededuttive derivanti dal prolungamento semestrale dei termini di adempimento]: (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/23832#gsc.tab=0

[in tema di estensione del controllo sulla fattibilità da eseguirsi da parte del tribunale in sede di concordato preventivo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 23 gennaio 2013 n. 1521  https://www.unijuris.it/node/1701]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: