Corte di Cassazione (11883/2020) – Presupposti di ammissione allo stato passivo del credito per aggio spettante al concessionario del servizio di riscossione di tributi e rilevabilità anche d’ufficio della loro mancanza.

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Data di riferimento: 
18/06/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 giugno 2020, n. 11883 – Pres. Antonio Didone, Rel. Roberto Amatore.

Fallimento del contribuente - Concessionario per la riscossione dei tributi – Credito per aggio - Insinuazione al passivo – Carattere concorsuale – Presupposto per il riconoscimento di tale natura - Cristallizzazione del passivo –Accoglibilità della domanda – Pincipio cui attenersi.

Fallimento del contribuente - Concessionario per la riscossione dei tributi – Credito per aggio – Natura concorsuale -  Fatto costitutivo della pretesa azionata -  Prova necessaria -  Mancanza rilevabile anche d’ufficio – Curatela fallimentare – Omessa contestazione – Irrilevanza.

Fallimento del contribuente – Credito tributario – Concessionario per la riscossione - Insinuazione al passivo – Estratto di ruolo – Copia di documento informatico – Prova valida – Efficacia non estensibile anche al credito per aggio.

In tema di formazione dello stato passivo, il credito concernente l'aggio per la riscossione e la eventuale esecuzione esattoriale riveste carattere concorsuale solo se la corrispondente attività venga intrapresa e svolta dal concessionario, sia pure solo con la notifica della cartella di pagamento, prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, mentre una siffatta natura va esclusa laddove una tale attività abbia avuto inizio dopo la predetta dichiarazione, atteso che, per il principio di cristallizzazione del passivo, i diritti di credito i cui elementi costitutivi non si siano integralmente realizzati anteriormente ad essa sono estranei ed inopponibili alla procedura concorsuale. (Massima ufficiale)

 

La natura concorsuale del credito per aggio costituisce un fatto costitutivo della pretesa azionata ed integra pertanto un'eccezione in senso lato rilevabile anche d'ufficio, con la conseguenza che ben può il giudice dell'opposizione rilevare la mancanza della prova del fatto costitutivo principale del diritto di credito relativo all'aggio, la cui dimostrazione spettava al concessionario alla riscossione, anche se tale circostanza non sia stata mai oggetto di contestazione da parte della curatela fallimentare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 Stante il disposto dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario del servizio di riscossione, hanno piena efficacia probatoria ai fini dell’ammissione al passivo da parte di questi di crediti tributari nei confronti del fallito, non rendendosi più necessaria la previa notificazione della cartella esattoriale ove il curatore non contesti la conformità degli estratti ai ruoli originali [con riferimento a detto principio in relazione al caso di specie, la Corte ha sottolineato che non si possa far derivare il principio della sufficienza della produzione del ruolo (ovvero dell'estratto) ai fini dell'ammissione allo stato passivo anche del credito per l'aggio, giacché il ruolo è sufficiente per l'ammissione allo stato passivo del credito tributario ovvero previdenziale perché è la legge (art. 87, D..P.R. n. 602/1973,) che espressamente lo prevede e non certo perché dal ruolo (ovvero dall'estratto di ruolo) possa evincersi la data della notifica della cartella di pagamento].  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

  http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23889.pdf

[con riferimento alle suesposte massime, cfr. rispettivamente nell’ordine: Corte di Cassazione, Sez.I, 15/03/2013 n. 6646 https://www.unijuris.it/node/1906; Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013 n. 4213https://www.unijuris.it/node/1759; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 giugno 2019, n. 16112 https://www.unijuris.it/node/5245 e Cassazione civile, sez. I, 29 Dicembre 2017, n. 31190 https://www.unijuris.it/node/4037]   

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: