Corte di Cassazione (10869/2020) – Il credito da equo indennizzo spettante all'affittuario di un'azienda della fallita a seguito dell'esercizio del recesso da parte del curatore non è compensabile col controcredito per canoni pregressi.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 giugno 2020, n. 10869 – Pres. Antonio Didone, Rel. Paola Vella.
Affitto d'azienda - Fallimento del concedente – Curatore – Esercizio del diritto di recesso - Credito da equo indennizzo ex art. 79 L.F. spettante all'affittuario – Prededucibilità - Compensazione ex art. 56 L.F. con debiti per canoni pregressi non pagati– Esclusione – Fondamento.
Il credito da equo indennizzo ex art. 79 l. fall., pur collegato al contratto di affitto di azienda, diviene certo soltanto a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte del curatore, successivamente alla dichiarazione di fallimento, sicché non è suscettibile di compensazione ai sensi dell'art. 56 l. fall. con i contrapposti crediti, norma che postula la preesistenza dei crediti da compensare rispetto all'apertura della procedura concorsuale. (Massima ufficiale)