Tribunale di Forlì – Sovraindebitamento e accordo con i creditori: problematiche inerenti: 1) morte del debitore subito dopo il deposito della proposta e 2) preclusione per precedente ricorso a procedure previste dalla L. 3/2012.

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Data di riferimento: 
28/05/2021

Tribunale Ordinario di Forlì, Sez. Civile, 28 maggio 2021 (data della pronuncia) – Giud. Barbara Vacca. Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Deposito della proposta - Sopravvenuta morte del debitore – Prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi – Applicazione analogica degli artt. 12 L.F. e 35 C.C.I. - Esclusione.

Sovraindebitamento – Accordo con i creditori – Deposito della proposta - Precedente apertura nei cinque anni precedenti di analoga procedura – Preclusione all'ammissione ex artt. 7 e 10 L. 3/2012 – Presupposto perché abbia a verificarsi.

Con riferimento ad una  proposta di accordo con i creditori che risulti depositata da un soggetto sovraindebitato, subito dopo però deceduto, si deve, in assenza di una espressa disposizione che risulti contenuta nella legge 3/2012 e stante la finalità di quella procedura, diretta a consentire al debitore di ottenere la successiva esdebitazione ed apribile solo su sua iniziativa, ritenere che non possa trovare applicazione in via analogica la disposizione prevista dall’art. 12 L.F. (che prevede la prosecuzione della procedura nei confronti degli eredi in caso di morte del fallito), né quella di cui all’art. 35 CCI in quanto, oltre a non essere ancora in vigore, risulta riferita alla sola procedura di liquidazione e non anche alle diverse procedure del concordato minore e di ristrutturazione dei debiti del consumatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La circostanza che un soggetto sovraindebitato abbia nei cinque anni precedenti alla proposizione di una domanda volta all'ammissione alla procedura di accordo con i creditori fatto già ricorso ad una procedura ex L. 3/2012 non è preclusiva, ai sensi degli artt. 7, secondo comma, lettera b) e 10, primo comma, di tale legge, all'accesso a quella procedura anche se nella precedente sia intervenuto il decreto di apertura e si siano quindi prodotti temporaneamente gli effetti protettivi conseguenti alla sospensione delle procedure esecutive e cautelari ai sensi dell’art. 10, comma 2 lett. c), dovendosi avere riguardo unicamente all’effetto esdebitatorio finale conseguente alla omologazione del piano/proposto [nello specifico il tribunale ha  riscontrato che  tale effetto non si era verificato, atteso che la precedente procedura, anch'essa consistente in un accordo con i creditori, non era pervenuta all’omologazione avendovi i debitori rinunciato prima dello svolgimento dell’udienza fissata e della votazione da parte dei creditori ed ha pertanto ritenuto che quel precedente non costituisse ostacolo all'ammissione del debitore alla nuova procedura, da ultimo proposta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26147.pdf

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