Corte di Cassazione (20762/2021) – Anche dopo che la procedura di concordato preventivo si sia estinta, spetta al tribunale che ne era investito decidere del compenso spettante al commissario giudiziale.

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Data di riferimento: 
20/07/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 luglio 2021, n. 20762 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.  

Procedura di concordato preventivo – Estinzione per rinuncia alla domanda da parte del ricorrente – Liquidazione del compenso al commissario giudiziale - Competenza del tribunale già investito della procedura – Fondamento.

La liquidazione del compenso al commissario giudiziale, che deve avvenire al termine della procedura di concordato preventivo, implica che, a seguito della chiusura, per qualsiasi causa, dello stesso, il tribunale che ne era investito rimane parzialmente competente per la regolazione del concorso, dovendosi intendere la formale decadenza quale mera dismissione delle attività più direttamente tutorie rispetto all’impresa di cui agli artt.167 e 168 L.F., mentre proprio nelle attività di controllo e nella conseguente esplicazione valutativa continua ad estrinsecarsi il potere del tribunale di provvedere alla liquidazione del compenso dovuto al commissario giudiziale, una volta che tutte le sue attività si siano concluse. [nello specifico la Corte ha sottolineato la differenza tra le figure, come quella del commissario, necessariamente coinvolte nello svolgimento delle procedure concordatarie e le figure dei consulenti e degli  altri ausiliari del giudice ex artt. 61 e 68 c.p.c , il cui operato, essendo chiamati a svolgere compiti solo occasionali e temporanei, è valutabile da parte del giudice  ai sensi degli artt. 168 e 170 del d.P.R. 115/2002, ossia secondo criteri improntati ad una minor specificità]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26359.pdf

[con riferimento alla non impugnabilità in Cassazione del provvedimento negativo che dispone la cessazione del concordato preventivo, in quanto provvedimento che investe un mero atto interno di portata ordinatoria non incidente su diritti soggettivi, cfr. in questa rivista:  Corte di Cassazione, Sez.Un., 28 dicembre 2016 n. 27073https://www.unijuris.it/node/3132 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 gennaio 2019, n. 211 https://www.unijuris.it/node/4628 e, analogamente,  con riferimento  alla stessa conclusione, di non impugnabilità, cui si è giunti per quanto concerne  il  decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato di approvazione del piano di riparto del concordato preventivo: Cassazione civile, Sez. I, 14 Gennaio 2019, n. 641 https://www.unijuris.it/node/4877; con riferimento invece alle diverse ipotesi in cui l'impugnazione in Cassazione è stata, come nello specifico in cui  il tribunale ha assunto un provvedimento di liquidazione del compenso a favore del soggetto che aveva rivestito le funzioni di organo della procedura concorsuale, ritenuta ammissibile, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - 1, 11 marzo 2021, n. 6806 https://www.unijuris.it/node/5650; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n, 4713 https://www.unijuris.it/node/5675 e Corte di Cassazione, Sez. I, 07 luglio 2017 n. 16856 https://www.unijuris.it/node/3731].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: