Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Piano del consumatore: non può considerarsi inderogabile l'art. 8, comma 4, L. 3/2012 che prevede la possibilità di una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati.

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Data di riferimento: 
02/11/2021

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 02 novembre 2021 (data della pronuncia) – Giudice designato Marta Sodano.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Crediti privilegiati – Previsione di una moratoria eccedente l'anno – Ammissibilità – Fondamento.

Con riferimento ad un piano del consumatore, si deve ritenere che il dettato dell'art. 8, comma 4, L. 3/2012 che prevede che possa prevedere “una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione” non possa essere inteso nel suo senso letterale in quanto verrebbe del tutto frustata l'operatività della normativa a sostegno della composizione della crisi da sovraindebitamento, vieppiù in un caso, come quello di specie, che lo stesso creditore ipotecario abbia prestato il proprio consenso all'omologa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26598.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 luglio 2019, n. 17834 https://www.unijuris.it/node/4760 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 28 ottobre 2019, n. 27544https://www.unijuris.it/node/4910]

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: