Tribunale di Monza – La vendita definitiva che il curatore esegue ai sensi dell'art..72, ottavo comma, L.F. ha natura coattiva onde trova applicazione il disposto dell'art. 108 L.F. che prevede la cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
Tribunale di Monza, 14 aprile 2021 – Pres. Maria Gabriella Mariconda, Rel. Alberto Crivelli.
Fallimento – Contratto preliminare di vendita di abitazione principale o di sede principale – Subentro del curatore ex art. 72, ottavo comma, L.F. - Stipula del definitivo – Effetti – Natura coattiva dell'atto – Cancellazione delle formalità pregiudizievoli.
Nell'ipotesi in cui il curatore del fallimento subentri ai sensi dell'art. 72, ottavo comma, L.F. nel contratto preliminare di vendita pendente, destinato a costituire l'abitazione principale ovvero la sede principale dell’impresa acquirente, la stipula del contratto definitivo costituisce, anche se attuata nelle forme del contratto, una vendita coattiva che si inserisce in un percorso formalizzato proprio delle vendite concorsuali, come tale prevista nel programma di liquidazione e autorizzata dal giudice delegato ai sensi dell'art. 104 ter, comma 9, L.F.; a tale vendita, come stipulata dal curatore nell'interesse della massa e non del fallito si applica pertanto il disposto dell'art. 108, secondo comma, L.F. laddove si stabilisce che avvenuta la vendita il giudice, verificato il pagamento del prezzo, procede alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[Il Tribunale ha al riguardo sottolineato che la conclusione cui è nello specifico pervenuto non risulta contrastante con la recente Cass. 23139/20, resa infatti in fattispecie di vendita (o meglio assegnazione di alloggio a socio) in ambito di continuità aziendale - cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2020, n. 23139 https://www.unijuris.it/node/5383 - in quanto è evidente e pacifico che proprio le vendite che vengono effettuate non con diretta finalità liquidatoria, quale quella di cui si è occupato, ma nell’ambito della prosecuzione dell’attività aziendale (esercizio provvisorio in attesa dell’omologazione del concordato; continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis L.F.; esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 104 L.F.), sono interamente sottratte all’ambito formalizzato proprio delle vendite concorsuali che costituisce il presupposto della natura coattiva della vendita, e sono quindi sottratte alla disciplina della purgazione ex art. 108. L.F., com’è nella logica imprenditoriale in cui sono inserite.
Ha altresì precisato che a sostegno della natura coattiva della vendita in parola è intervenuta anche la disciplina di cui al codice della crisi. Sebbene l’art. 173 della stessa contenga una disposizione obiettivamente innovatrice (consistente nella previsione della opponibilità dell’acconto versato solo nella sua metà, oltre che nella previsione della richiesta di esecuzione nelle forme previste per l’accertamento dei diritti dei terzi in ambito concorsuale), palesemente la stessa - laddove configura in capo al giudice delegato i poteri di “cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo” e quindi implicitamente la natura coattiva, dimostra infatti come il legislatore nel contrasto fra coloro che sostengono la tesi della natura strettamente privatistica e coloro che invece sostengono quella coattiva, abbia scelto quest’ultima opzione (peraltro in attuazione di una direttiva contenuta nell’art. 7 della legge di delegazione n. 155/ 2017), tra l’altro ulteriormente specificando che l’immobile viene trasferito “nello stato in cui si trova”, fornendo così un valido criterio ermeneutico anche relativamente alla disciplina attuale].