Tribunale di Pistoia – Concordato preventivo con riserva: il mancato deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi, non essendo stati approvati i relativi progetti predisposti dall'amministratore, non inficia l'ammissibilità della domanda.

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Data di riferimento: 
02/11/2022

Tribunale di Pistoia, Ufficio procedure concorsuali, 02 novembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Nicoletta Curci, Rel. Sergio Garofalo, Giud. Elena Piccinni.

Regolazione della crisi e dell'insolvenza – Domanda di concordato preventivo con riserva - Omesso deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi – Mancata approvazione dei progetti predisposti dall'amministratore – Conseguenza - Inammissibilità della domanda di accesso a quello strumento – Esclusione – Tribunale - Fissazione comunque del termine per il deposito della proposta e del piano – Fondamento.

Con riferimento al disposto dell'art. 44 C.C.I.I. (Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione), il mancato deposito, per non essere stati i relativi progetti predisposti dall'amministratore approvati, dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi da parte dell’imprenditore che vi sia tenuto ai sensi della predetta norma (che richiama l'art. 40 CCII e, con riferimento alla documentazione da presentare, l'art. 39, terzo comma, CCII) si deve ritenere che non sottintenda, ferma la certezza del superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 CCII, la assoluta inattendibilità degli stessi e, pertanto, in difetto di ulteriori elementi di valutazione,

che non integri, stante il silenzio della norma sul punto, una lacuna sostanziale del corredo della domanda di accesso al concordato preventivo con riserva, sì da inficiarne l'ammissibilità; ciò in quanto tali aspetti, meritevoli di doverosa e attenta analisi da parte dell'attestatore e del CG, saranno valutati dal Tribunale al momento dell'eventuale deposito di detto strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Pertanto, dovrà essere comunque accolta dal Tribunale anche in tal caso  la domanda di fissazione del termine entro il quale il debitore dovrà depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicita' dei dati e di fattibilita' e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure, laddove si operi una diversa scelta, la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Pistoia.pdf

[con riferimento alle posizioni, caratterizzate da non uniformità, assunte dalla giurisprudenza in tema di necessità o meno del deposito dei bilanci approvati ai fini della concessione dei termini di cui all'art. 161, sesto comma, L.F., contrasto non superato dalle disposizioni del CCII, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 febbraio 2022, n. 6054 https://www.unijuris.it/node/6129 e per contro: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2021, n. 33594 https://www.unijuris.it/node/5919].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza