Tribunale di Mantova – Omologazione di un piano del consumatore e conseguente dichiarazione di improcedibilità di una divisione endoesecutiva in corso che interessi un immobile di cui il proponente risulti comproprietario.

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Data di riferimento: 
25/01/2023

Tribunale Ordinario di Mantova, Sez Civile, 25 gennaio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Mauro Pietro Bernardi.

Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Omologazione – Bene immobile di cui il proponente è compropritario -Divisione endoesecutiva in corso interessante quel bene – Improcedibilità di quel giudizio – Fondamento.

Laddove nel corso di una divisione endoesecutiva di un bene immobile pignorato uno dei comproprietari proponga quale soggetto sovraindebitato,  ex art. 12 bis della L.3/2012, una proposta di piano del consumatore che venga successivamente omologato, e la cui attuazione non preveda la liquidazione del cespite pignorato, il giudice del procedimento divisionale ne dichiara l'improcedibilità, ciò in quanto dalla data della omologazione del piano i creditori con causa o titolo antecedente non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e il giudizio di divisione di beni indivisi pignorati, pur avendo natura di autonomo procedimento incidentale di cognizione del procedimento esecutivo, è nondimeno funzionalmente collegato a quest’ultimo posto che la sua finalità è quella di consentire di procedere esecutivamente su di un bene non più comune e proseguire il processo esecutivo su un bene fungibile quale è il denaro. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28660.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: