Tribunale di Lodi – Composizione negoziata della crisi e richiesta di riconoscimento della misura cautelare consistente nell'imposizione alle banche del divieto di segnalare talune circostanze alla Centrale Rischi e alla Crif.

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Data di riferimento: 
18/05/2023

Tribunale di Lodi, 18 maggio 2023 (data della pronuncia) – Giudice Francesca Varesano.

Composizione negoziata della crisi - Ricorso per la conferma di misure protettive – Contestuale istanza di riconoscimento di misure cautelari - Pronuncia di un'inibitoria nei confronti delle banche – Divieto di segnalare alla Centrale Rischi e alla Crif talune circostanze – Contenuto - Ammissibilità - Fondamento.

Stante che l'art. 16, comma 5, C.C.I. prevede che l'accesso alla procedura di composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore ma, subito dopo, prevede che dette iniziative possono essere dalle banche adottate, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta, se richieste dalla disciplina di vigilanza prudenziale, si deve ritenere che possa considerarsi necessaria e come tale accoglibile, per assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi (art. 2, secondo comma, lettera q, C.C.I.), l'istanza ex art. 19 C.C.I. del debitore di riconoscimento della misura cautelare dell'inibitoria per gli istituti di credito dalla facoltà di segnalare in Centrale Rischi e alla Crif l'eventuale revoca delle linee di credito già esistenti ed utilizzate, come anche della facoltà di segnalare, in violazione del comma 6 dello stesso art. 16 C.C.I. che impone alla parti il dovere del rispetto della riservatezza, la disposta sospensione, come da richiesta di una ulteriore misura cautelare in tal senso, del pagamento della quota capitale degli ammortamenti e delle rateizzazioni a scadere nei confronti degli istituti finanziari e degli altri creditori indicati nella domanda, il cui effetto risulterebbe altrimenti vanificato. Trattasi infatti di misura consistente in un mero “pati”, che pertanto esula dalla possibilità, da escludersi, di imporre alla controparte coinvolta nelle trattative un “facere”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29422.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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