Tribunale di Parma – Concordato semplificato: fase procedimentale costituente necessaria prosecuzione della composizione negoziata. Ammissibilità della previsione della cessione dell'azienda in esercizio in blocco.

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Data di riferimento: 
12/07/2023

Tribunale Ordinario di Parma, Sez. Fallimentare, 12 luglio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Antonella Ioffredi, Rel. Enrico Vernizzi, Giud. Irene Colladet.

Domanda di accesso al concordato semplificato – Strumento con caratteristiche uniche – Necessaria prosecuzione della composizione negoziata – Valutazione della ritualità da domanda da eseguirsi da parte del tribunale – Composizione negoziata avviata solo per accedere a quella procedura – Circostanza da escludersi – Necessità che tra le due procedure ricorra un rapporto “logico-cronologico-funzionale”.

Concordato semplificato  - Proposta che preveda anche la cessione a tarzi dell'azienda “in blocco”- Ammissibilità – Fondamento.

La valutazione della ritualità di una domanda di accesso al concordato semplificato deve essere necessariamente  effettuata nel contesto di uno strumento di regolamentazione concordata della crisi con caratteristiche uniche, sottratto allo scrutinio di convenienza dei creditori, in quanto fase procedimentale costituente prosecuzione della composizione negoziata che deve necessariamente precederlo e non essere stata  proposta al solo fine di accedere a quella particolare diversa procedura, dovendo tra loro ricorrere un rapporto definibile come “logico-cronologico-funzionale” (Pierluigi Ferrini -Riproduzione riservata)

Con riferimento ad una istanza di accesso alla procedura di concordato semplificato deve considerarsi ammissibile ai sensi dell'art. 25 septies, secondo comma, C.C.I. la proposta della ricorrente che, conformemente al dettato dell'art. 25 sexies, proponga un concordato puramente liquidatorio anche se prospetti accanto alla cessione di beni anche quella a terzi dell'azienda in esercizio “in blocco”, senza contemplare una continuazione in via diretta dell'attività imprenditoriale, laddove trattasi di mera modalità di liquidazione che venga ritenuta più proficua della c.d. “vendita parcellizzata” (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29617.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-12-luglio-2023-pres...

[con riferimento alla prima massima, in tema di verifica della ritualità della domanda di concordato semplificato, cfr. in questa rivista: Tribunale Monza, 17 Aprile 2023 https://www.unijuris.it/node/6966].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza