Tribunale di Verona – Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione: ipotesi di rigetto della richiesta di riconoscimento di una misura protettiva atipica.

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Data di riferimento: 
31/10/2023

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II, 31 ottobre 2023  (data della pronuncia) – Giudice designato Monica Attanasio.

Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione - Divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari e di acquisto di diritti di prelazione – Misura protettiva atipica richiesta dalla società proponente – Finalità – Protezione dei soci dal rischio di pignoramento delle loro azioni da parte di un Istituto di credito – Istanza non accolta - Motivo del rigetto.

Va rigettata con riferimento ad un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il ricorso proposto da una società diretto all’applicazione nei confronti di un Istituto di credito della misura protettiva atipica del divieto dei creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari e di acquisire diritti di prelazione non concordati nei confronti dei soci e garanti di quella società qualora non risulti verosimile il paventato rischio di un pignoramento da parte dei creditori personali dei soci delle azioni di loro proprietà, con conseguente nocumento per la governance della società ricorrente, risultando più probabile l’instaurazione da parte dell’istituto di credito di un pignoramento presso terzi nei confronti dei soci, piuttosto che un pignoramento delle azioni da essi detenute, essendo il loro valore allo stato nullo  e risultando tale anche in prospettiva futura, posto che il percorso di risanamento prospettato dalla società prevede la cessione a terzi dell'intero complesso aziendale. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/node/2364

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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