Corte di Cassazione (18310/2023) – Dichiarazione di fallimento per mancato pagamento di tributi: inammissibilità della concessione di un termine per aderire alla rottamazione. Reclamo: irrilevanza dei fatti sopravvenuti alla decisione.

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Data di riferimento: 
27/06/2023

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 giugno 2023, n. 18310 – Pres. Guido Mercolino, Rel. Angelina-Maria  Perrino.

Mancato pagamento di tributi – Agenzia delle Entrate-Riscossione – Istanza di fallimento della società inadempiente – Trattazione del procedimento – Contribuente - Istanza di differimento per aderire alla rottamazione – Inammissibilità – Fondamento.

Dichiarazione di fallimento – Reclamo – Irrilevanza dei fatti sopravvenuti – Situazione esistente al momento della pronuncia – Sola situazione rilevante.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non è configurabile un diritto del debitore ad ottenere il differimento della trattazione per poter procedere alla definizione della propria posizione debitoria, né il relativo diniego configura una violazione del diritto di difesa, spettando al giudice il compito di bilanciare le esigenze di difesa del debitore con la tutela degli interessi pubblicistici al soddisfacimento dei quali è finalizzata la procedura fallimentare. (Massima Ufficiale) [al riguardo la Corte ha precisato che questo bilanciamento si doveva considerare particolarmente stringente, nel caso in esame, in considerazione del ristretto margine temporale entro il quale si può procedere alla dichiarazione di fallimento, a fronte della cancellazione della società dal registro delle imprese, ed ha altresì sottolineato che, essendo nello specifico il fallimento stato dichiarato su iniziativa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a fronte del mancato pagamento da parte del soggetto poi dichiarato fallito di alcuni debiti tributari, si doveva considerare corretta la statuizione della corte d’appello, che aveva escluso che si sarebbe dovuto da parte del tribunale, al cospetto della mera manifestazione dell'intenzione da parte di quella società di aderire, a norma dell’art. 3 del d.l. n. 119/18, come convertito, alla rottamazione, disporre un rinvio per consentire alla stessa di presentare la richiesta di definizione dei carichi mediante presentazione della relativa domanda, ciò anche per eventualmente conseguentemente escluderne anche lo stato di insolvenza, ed ha al riguardo espresso il seguente principio di diritto: “In tema di procedimento prefallimentare, posto che l’ex liquidatore di società cancellata dal registro delle imprese dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/14 è legittimato, entro il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, a presentare domanda per accedere alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente per la riscossione, non è configurabile alcun diritto del debitore a ottenere un rinvio della trattazione del procedimento per provvedervi, di modo che il tribunale legittimamente ne dichiara il fallimento, qualora ne sussistano i presupposti, su istanza dell’agente della riscossione rimasto insoddisfatto alla data della decisione”].

Nel giudizio di reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento assumono rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della decisione, e non quelli sopravvenuti; la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone infatti l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29748/CrisiImpresa?Procedimento-per-la-dichiarazione-di-fallimento%3A-%C3%A8-configurabile-un-diritto-del-debitore-ad-ottenere-il-differimento-della-trattazione-per-poter-procedere-alla-definizione-della-propria-posizione-debitoria%3F

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 agosto 2016 n.16950 https://www.unijuris.it/node/2985; Cass., Sez. 1, 22 febbraio 2022, n. 5856 https://www.unijuris.it/node/6108; con riferimento alla seconda massima:Cassazione civile, sez. VI, 07 Agosto 2017, n. 19682 https://www.unijuris.it/node/3642 e Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2017, n. 16180 https://www.unijuris.it/node/3647].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: