Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Concordato preventivo: inammissibilità, in quanto integrante un'ipotesi di abuso di diritto, di una domanda presentata al solo scopo di differire la dichiarazione di liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
24/07/2023

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. III, 24 luglio 2023 – Pres. Enrico Quaranta, Rel. Simona Di Rauso, Giud. Valeria Castaldo.

Domanda di concordato preventivo con riserva – Riproposizione di un concordato preventivo dichiarato non procedibile - Procedure avviate rispettivamente per differire, la prima, la dichiarazione di fallimento e, la seconda,  la liquidazione giudiziale – Mancato deposito in tale secondo caso della documentazione prescritta dall'art. 39 C.C.I. - Ipotesi costituente abuso di diritto – Inammissibilità della nuova istanza.

La domanda di concordato preventivo, presentata dal debitore non per regolare la crisi d'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori  ma con il chiaro scopo di differire, come da istanza prodotta nei suoi confronti, la dichiarazione di fallimento (ora, pronuncia della liquidazione giudiziale) si deve ritenere inammissibile in quanto integra un'ipotesi di abuso del diritto che ricorre appunto quando, con violazione dei canoni generali di corretta e buona fede e dei principi di lealtà processuale, il debitore faccia ricorso alla procedura concorsuale per una finalità diversa da quella prevista dal legislatore. L’eventuale identificazione di condotte abusive è affidata alla discrezionalità del giudice il quale deve esaminare, valorizzando, eventualmente, anche omissioni nel deposito della prescritta documentazione, se ricorra un'ipotesi di quel tipo, come tale foriera di un potenziale danno per i creditori. [nel caso di specie, il Tribunale ha desunto che ricorresse una ipotesi di abuso in quanto il debitore, già nella vigenza della legge fallimentare, aveva nel 2020, in costanza di un ricorso ex art. 6 L.F., presentato un primo concordato in bianco, rinunciato e pertanto dichiarato improcedibile un anno e mezzo dopo per criticità in ordine alla sua fattibilità come rilevate dal Commissario e dal G.D., e aveva poi, nel giugno 2023 (quindi teoricamente nel rispetto dei due anni prescritti dall'art. 161, comma 9 L.F., norma però non applicabile a quel caso trattandosi di domande proposte nella vigenza di due diverse normative, dovendosi eventualmente, in presenza di una domanda riproposta nella vigenza del nuovo codice della crisi, fare riferimento all'art. 47, comma 6, C.C.I., che subordina la riproposizione della domanda di concordato preventivo al solo verificarsi di un mutamento delle circostanze di fatto rispetto a quelle esistenti al momento della precedente pronuncia d'inammissibilità, disposizione però anch'essa in qual caso inapplicabile dovendo anche il primo concordato dichiarato inammissibile essere stato incardinato nella vigenza della nuova disciplina), in presenza questa volta di una domanda di liquidazione giudiziale, presentato, in sede di costituzione, un nuovo ricorso ex art 44 C.C.I. di concessione dei termini, oltretutto, senza depositare integralmente la documentazione a corredo prescritta dall'art. 39 C.C.I. e quindi violando anche gli obblighi informativi che quest'ultima presidia]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-santa-maria-capua-vetere-20-luglio-2023-pres-quaranta-est-di-rauso

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30071/CrisiImpresa?Le-norme-del-Codice-volte-a-sanzionare-l%E2%80%99abuso-dello-strumento-di-regolazione-della-crisi-e-dell%E2%80%99insolvenza

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30082/CrisiImpresa?Il-controllo-del-giudice-sulla-natura-abusiva-della-domanda-di-concordato-con-riserva

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 maggio 2023, n. 13997 https://www.unijuris.it/node/704].

[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza