Tribunale di Salerno – Perché il debitore possa, in presenza di un'istanza di liquidazione giudiziale, considerarsi decaduto dall’accesso agli strumenti alternativi di regolazione della crisi occorre che una prima udienza si sia realmente svolta.

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Data di riferimento: 
29/10/2023

Tribunale di Salerno, 29 ottobre 2023 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Giulio Jachia, Giud.  Francesca Sicilia e Enza Faracchio. 

Istanza di liquidazione giudiziale – Prima udienza rinviata – Debitore – Accesso agli strumenti alternativi di regolazione della crisi – Decadenza ex art. 40, comma 10, C.C.I. non ancora verificatasi – Possibilità della proposizione della relativa domanda.

Dal momento che il procedimento unitario disegnato dal Codice della crisi e dell’insolvenza si regge sul principio di buona fede di cui all'art. 4 C.C.I., non si può ritenere che il debitore, in presenza di una istanza di liquidazione giudiziale proposta nei suoi confronti da un creditore, sia oramai decaduto dalla facoltà prevista dall’art. 40, comma 10, CCI di accedere agli strumenti alternativi di regolazione della crisi per non aver proposto il relativo ricorso entro la prima udienza  fissata per l'apertura della liquidazione giudiziale, laddove le parti abbiano concordemente chiesto,per addivenire ad un bonario componimento, il rinvio di quell'udienza che pertanto deve considerarsi come non svoltasi [nello specifico, la prima udienza si era in realtà celebrata telematicamente, ma solo in limine e quindi senza reale trattazione, anzi con l'accordo di non svolgere una reale trattazione, ragion per cui il tribunale ha disposto la trattazione unitaria dei die ricorsi e ha fissato, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, C.C.I., un termine, al debitore, per integrare l'apparato documentale a corredo del ricorso ex art. 44 C.C.I. da lui proposto in quanto insufficiente perché consistente solo negli ultimi tre bilanci e, al creditore istante, per citare, cosa che non aveva precedentemente fatto, anche il socio accomandatario della società nei cui confronti aveva proposto istanza di liquidazione giudiziale, nonché alle parti tutte per  poterle sentire prima di provvedere]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-salerno-29-ottobre-2023-pres-est-jachia

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30097/CrisiImpresa?Accesso-agli-strumenti-alternativi-di-regolazione-della-crisi-e-rinvio-dell%E2%80%99udienza-fissata-per-la-liquidazione-giudiziale

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza