Tribunale di Bologna – Insolvenza transfrontaliera: possibilità della pronuncia in Italia della liquidazione giudiziale pur in costanza di un'analoga procedura che risulti già aperta in un paese dell'UE o extraeuropeo.

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Data di riferimento: 
26/01/2024

Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Procedure concorsuali, 26 gennaio 2024 – Pres. Micheli Guernelli, Rel Maurizio Atzori, Giud. Antonella Remondini.

Insolvenza transfrontaliera – Apertura di una procedura per la sua regolazione in un paese europeo o extraeuropeo – Liquidazione giudiziale in Italia – Possibile pronuncia – Presupposto necessario - Fondamento.

Nel nostro ordinamento l'insolvenza transfrontaliera viene regolata attraverso un utilizzo congiunto delle norme nazionali e del Regolamento UE n. 848/2015, nel caso di procedure liquidatorie aperte in un altro paese comunitario, o della legge 218/1995. nel caso che le stesse interessino ordinamenti extraeuropei, tra i quali si deve far rientrare anche quello inglese a seguito dell'approvazione della Brexit. In questo secondo caso può, alla luce del disposto degli art. 11 e 26 C.C.I., non trovare applicazione l'art. 7 di detta legge che al primo comma dispone. “Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non è riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata”, ciòallorché risulti che l'impresa interessata alla dichiarazione di liquidazione all'estero abbia in Italia il centro degli interessi principali (il c.d. COMI) o anche solo una dipendenza, in quanto in tal caso la liquidazione giudiziale può essere pronunciata da un giudice italiano. [nel caso di specie, una società costituita in Inghilterra e con sede a Londra, nei cui confronti era stata aperta una liquidation in quella città, è stata messa in liquidazione giudiziale ai sensi del codice della crisi dal momento che quasi tutti i suoi lavoratori dipendenti erano stabiliti in Italia, nella sede di Bologna, ove era possibile rinvenire la rete distributiva e commerciale di quella società, in particolare dei prodotti progettati e fabbricati in Italia da società italiane appartenenti allo stesso gruppo, ma anche di quelli altrove prodotti da altre società  di quel gruppo, oltre che gran parte della gestione contabile e aziendale, solo in minima parte svolta presso la sede londinese]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bologna-26-gennaio-2024-pres-m-guernelli-est-m-atzori

[con riferimento, in quel caso, all'avvenuto antecedente riconoscimento in Italia di misure cautelari, come affidate ad un apposito Organo custodiale (poi decaduto da tale funzione a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale essendo la stessa stata assorbita in quella più ampia del curatore quale organo tribunalizio preposto all'amministrazione e alla custodia del patrimonio della società oggetto di spossessamento, come, peraltro, esplicitamente previsto dall'art. 55, secondo comma, ultimo periodo C.C.I.), cfr. in questa rivista: Tribunale di Bologna, 19 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7487].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza