Tribunale di Torino – Composizione negoziate e tipologie delle misure protettive. Spetta all’impresa ricorrente la decisione circa la portata oggettiva e soggettiva delle misure protettive.

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Data di riferimento: 
17/10/2023

Tribunale Torino, 17 Ottobre 2023. Pres. Nosengo. Est. Pittaluga.

Composizione negoziata - Misure protettive – Tipologie

Composizione negoziata - Misure protettive – Portata soggettiva ed oggettiva – Scelta della ricorrente.

Premesso che le misure protettive sono definite dall’art. 2 co.1 lett.p) del CCII quali misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza e che nell’ambito della composizione negoziata il loro contenuto e la loro applicazione soggettiva sono disciplinati dall’art. 18 e ss. CCII, il contenuto delle misure protettive nella composizione negoziata, soggette a conferma del Tribunale, è tipico e si sostanzia nei seguenti effetti:

- stay esecutivo e cautelare sul patrimonio del debitore o sui beni e i diritti sui quali esercita la sua attività di impresa;

- divieto di acquisto di diritti di prelazione che non siano stati concordati;

- divieto per i creditori interessati dalle misure protettive di esercitare il loro potere di autotutela negoziale, non essendo possibile risolvere il contratto, rifiutarsi di adempiere o anticiparne la scadenza o modificarlo in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento i crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza. Vi sono poi misure protettive peculiari, che operano ex lege e non richiedono conferma, che consistono nella inibitoria di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure protettive (art. 18 co 4 CCII) e la sospensione dell'obbligo ricapitalizza /liquida (art. 20 CCII).

Spetta all’impresa che decida di accedere alla composizione negoziata, strumento che non presenta i connotati di una procedura concorsuale, la decisione circa la portata oggettiva e soggettiva delle misure protettive che nel caso concreto ritiene di invocare, essendo sua facoltà limitarne il contenuto e l’efficacia soggettiva. Si tratta dunque di misure potenzialmente erga omnes e la cui eventuale selettività è rimessa alla scelta dell’imprenditore in fase di accesso alla composizione negoziata o, eventualmente, al momento in cui ne richiede la conferma da parte del Tribunale. 

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30575/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Torino-sul-contenuto-delle-misure-protettive

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-17-ottobre-2023-pres-nosengo-est-pittaluga

[Cfr un’ampia rassegna di giurisprudenza in materia in questa rivista: https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=negoziata&f%5B0%5D=field_diritto_fallimentare%3A1130 ]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza