Corte di Cassazione - Abusiva concessione di credito e legittimazione del curatore fallimentare.

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Data di riferimento: 
01/06/2010

Corte di Cassazione Sez. I Civile, 1 giugno 2010, n. 13413 - Pres. Carnevale - Rel. Didone. Segnalazione del Prof. Avv. Bruno Inzitari

Fallimento - Abusivo ricorso al credito in concorso con la banca finanziatrice - Azione risarcitoria verso la banca - Legittimazione del curatore - Sussistenza - Mancato esercizio dell'azione verso l'amministrazione - Ininfluenza - Fondamento.

Il curatore fallimentare è legittimato ad agire, ai sensi dell'art. 146 della legge fall. in correlazione con l'art. 2393 cod. civ., nei confronti della banca, quale terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società fallita per effetto dell'abusivo ricorso al credito da parte dell'amministratore della predetta società, senza che possa assumere rilievo il mancato esercizio dell'azione contro l'amministratore infedele, in quanto, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ., se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, sotto il profilo dell'efficienza causale delle singole condotte, sorge a carico delle stesse un'obbligazione solidale, il cui adempimento può essere richiesto, per l'intero, anche ad un solo responsabile. (massima ufficiale)

(Provvedimento tratto dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: