Corte d'Appello di Firenze - Anche i creditori anteriori possono, in caso di inadempimento di un un concordato preventivo omologato, proporre, senza che sia risolto, istanza di liquidazione giudiziale in caso di nuova insolvenza del debitore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
10/03/2025

Corte d'Appello di Firenze, Sez. II civ. Imprese, 10 marzo 2025 – Pres. Anna Primavera, Cons. Rel. Carmine Capozzi, Cons. Luigi Nannipieri.

Concordato preventivo omologato – Fase esecutiva – Verificarsi di un inadempimento di non scarsa importanza - Liquidazione giudiziale senza previa risoluzione del concordato – Legittimazione dei creditori anteriori a richiederla – Insolvenza del debitore anche con riferimento alle obbligazioni assunte dopo il deposito della domanda di concordato - Presupposto necessario – Fondamento.

Se è chiaro che la disposizione dell'art. 119, comma 7. C.C.I. introduce una condizione di proponibilità dell’istanza di liquidazione giudiziale che vale per i creditori anteriori, vincolati al concordato come omologato, che in tanto possono proporre l’istanza solo in quanto ne abbiano, in presenza dei necessari presupposti, chiesto la risoluzione per inadempimento, è altrettanto chiaro che il creditore anteriore non perde la legittimazione ad agire ex art.37 e 40 C.C.I. se l’insolvenza si manifesta anche come incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni sorte successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo, in quanto anche il creditore anteriore, sia pure nei limiti del credito falcidiato, ha interesse a che l’insolvenza sia regolamentata in sede concorsuale, ragion per cui deve ritenersi che in presenza di tale necessario presupposto debba considerarsi legittimato, al pari dei nuovi creditori e del PM, a proporre anche omisso medio istanza di liquidazione giudiziale, perché altrimenti la disposizione di cui trattasi sarebbe sospettabile di violazione degli artt. 3 e 24 Costituzione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/app-firenze-10-marzo-2025-pres-primavera-est-capozzi

[con riferimento alle conclusioni cui era da ultimo pervenuta al riguardo la giurisprudenza sulla base della normativa vigente in ambito fallimentare, circa la possibilità che il debitore che sia risultato inadempiente ad una proposta di concordato preventivo come omologata possa essere dichiarato fallito a prescindere dalla risoluzione della precedente procedura, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 14 febbraio 2022, n. 4696 https://www.unijuris.it/node/6058; in tema di applicabilità della normativa fallimentare e non di quella del codice della crisi e di conseguente possibilità che la liquidazione giudiziale venga, in caso di inadempimento di un concordato come omologato, pronunciata anche omisso medio, vale a dire anche se non risolto, laddove i presupposti legittimanti la risoluzione del precedente siano emersi prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi: Tribunale di Monza, 11 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7556].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza