Corte di Cassazione (20156/2025) – Concordato preventivo con cessione dei beni: modalità di liquidazione del compenso al liquidatore giudiziale in caso di precedente riconoscimento ai coadiutori come nominati di quanto a quelli dovuto.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 18 luglio 2025, n. 20156 – Pres. Alberto Pazzi, Rel. Filippo D'Aquino.
Fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni – Curatore e Liquidatore giudiziale – Quantificazione del compenso – Avvenuta nomina di coadiutori – Applicazione di un riduzione forfettaria rispetto alle spettanze calcolate come dovute - Differenza rispetto all'incidenza delle spettanze degli ausiliari – Fondamento.
Nella liquidazione del compenso del curatore, e del liquidatore giudiziale in sede di concordato preventivo con cessione dei beni, deve tenersi conto della avvenuta liquidazione, secondo i parametri professionali di competenza, del compenso dei coadiutori, il cui utilizzo volto al compimento di attività ausiliarie è stato autorizzato e che hanno svolto funzioni di cooperazione e assistenza non sostitutive di quelle del curatore o del liquidatore giudiziale. [nello specifico,con riferimento alla misura del compenso spettante in sede di concordato al liquidatore giudiziale, il Tribunale ha pertanto giustamente applicato per analogia il disposto dell'art. 32, secondo comma, L.F., come previsto con riferimento al compenso del curatore, e non ha detratto dall'importo spettantegli, come calcolato secondo i parametri medi di cui al d.m. n. 30/2012 su attivo realizzato e passivo accertato, un importo pari a quello liquidato ai coadiutori, ma ha applicato solo discrezionalmente una riduzione forfettaria, ciò dovendosi differenziare quella ipotesi da quella da applicarsi nel caso del delegato del curatore, e quindi come in quel caso del liquidatore giudiziale, il cui compenso, ai sensi sempre dell'art. 32 ma primo comma, va portato totalmente in diminuzione dovendo gravare su colui che gli ha conferito quell'incarico]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
