Tribunale di Monza – Composizione negoziata: istanza di riconoscimento di misure protettive solo nei confronti di determinati soggetti e ragione sottostante che ne giustifica l'accoglimento.
Tribunale Ordinario di Monza, Sez. III civ., 13 maggio 2025 (data della pronuncia) – Giudice Alessandro Longobardi.
Composizione negoziata – Istanza selettiva di misure protettive -Ragione che giustifica il suo essere indirizzata solo nei confronti di determinati soggetti – Motivo da considerarsi valido – Accoglibilità.
In sede di composizione negoziata, con riferimento ad un piano di risanamento che preveda un primo momento di continuità diretta ed un secondo di continuità indiretta mediante cessione aziendale, deve ritenersi accoglibile l'istanza di misure protettive a carattere selettivo perché rivolte soltanto a determinati creditori ritenuti non strategici, laddove sia finalizzata ad evitare reazioni sfavorevoli da parte in particolare dei fornitori quali creditori fondamentali per la continuità aziendale, soggetti che, pur avendo un rapporto consolidato e di fiducia da tempo tanto da avere, allo stato, già concesso credito e dilazioni di pagamento a sostegno della continuità, potrebbero, a seguito della notifica di una iniziativa protettiva, divenire diffidenti con concreti rischi di interruzioni dei rapporti (per la maggior parte regolati di volta in volta da singoli contratti di fornitura) o, comunque, di modifica in peius delle condizioni prima applicate, pregiudicando così la continuità d’impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
