Tribunale di Brescia – Istanza di esdebitazione ex art. 14 terdecies L. 3/2012 proposta, al termine della procedura di liquidazione del patrimonio, dal soggetto sovra indebitatosi a causa delle eccessive fideiussioni rilasciate.
Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. procedure concorsuali – esecuzioni, 28 maggio 2025 (data della pronuncia) – Pres, Simonetta Bruno, Rel. Alessandro Pernigotto, Giud. Angelina Augusta Baldissera.
Sovraindebitamento – Liquidazione giudiziale – Chiusura – Ricorso per esdebitazione -. Presupposti necessari perché trovi accoglimento – Onere della prova.
Finanziamenti fatti a favore di imprese commerciali - Fideiussioni prestate a loro favore da soggetto che ne conosceva lo stato di dissesto – Sovraindebitamento conseguente di quello stesso – Acceso alla procedura di liquidazione del patrimonio – Chiusura - Istanza di esdebitazione – Mancata corretta valutazione da parte delle banche dello stato di solvibilità dei clienti – Non decisività – Garanzie accordate colpevolmente in maniera abnorme dal fideiussore– Motivo di rigetto della di lui richiesta.
Pur alla luce dell’evidente favor serbato da parte del legislatore nei confronti dell’istituto dell’esdebitazione, deve ritenersi che gravi sul sovraindebitato ricorrente ex art. 14 terdecies della L. n. 3/2012 l’onere di dimostrare tanto la sussistenza delle condizioni di cui al primo comma di detto articolo comma (atteggiamento cooperativo), quanto l’insussistenza delle cause ostative di cui al secondo comma, questo, sia in considerazione del carattere spiccatamente premiale del beneficio richiesto, sia alla luce del generale principio di vicinanza della prova. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’esdebitazione può essere concessa soltanto qualora, rispetto al contegno tenuto dal ricorrente, possa escludersi un rimprovero (qualificato dal legislatore in termini di mera colpa senza ulteriori precisazioni) nei confronti del medesimo ma possa invece affermarsi che egli ha agito con correttezza. La relativa valutazione, da parte del collegio, deve avere un carattere complessivo ed abbracciare dunque una pluralità di elementi quali l’entità e la qualità delle obbligazioni assunte dal debitore e la sua condizione personale, patrimoniale, reddituale e finanziaria, nonché, qualora si tratti di obbligazioni fideiussorie (come nel caso in esame), la condizione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore principale oltreché la sua natura. [con riferimento al caso di specie il Tribunale ha ritenuto, rispetto in particolare all’assunzione di obbligazioni nei confronti di istituti bancari o comunque di operatori professionali assoggettati all’atto della concessione del credito a particolari oneri istruttori e di verifica delle condizioni di solvibilità del cliente, che l’omesso o incompleto adempimento dei prescritti incombenti non potesse valere di per sé solo – in difetto di una espressa previsione normativa - ad escludere la colpa del debitore, ma solamente concorresse, unitamente agli altri elementi sopra elencati, ad arricchire il giudizio del giudice dell’esdebitazione, onde, a fronte della richiesta di esdebitazione proposta, al termine della procedura di liquidazione del patrimonio cui era stato ammesso dal fideiussore di imprese commerciali di cui conosceva le condizioni di tensione l'ha respinta in quanto ha concluso che anche un pur ipotetico contegno omissivo delle banche cui i soggetti da lui garantiti si erano rivolti non avrebbe potuto giustificare l'assunzione consapevole da parte sua di un impegni fideiussori chiaramente abnormi per le sue capacità reddituali, finanziarie e patrimoniali come rapportate alla situazione in cui già versavano le società da lui garantite]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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