Corte di Cassazione n. 26630/2025– Opposizione allo stato passivo: esclusa l’ammissibilità dell’intervento nel giudizio di opposizione di un creditore ammesso al passivo in quanto tale. Necessità di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo".

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Data di riferimento: 
03/10/2025

Corte di Cassazione n. 26630, 03 ottobre 2025 – Presidente, dott. Alberto Pazzi, Consigliere relatore, dott. Andrea Fidanzia

Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Intervento di un creditore diverso - Interesse a partecipare – Interesse qualificato - Condizioni.

Il creditore ammesso allo stato passivo non è, in quanto tale, legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 98 l.f. proposto da altri, ma deve essere portatore di un interesse giuridico qualificato "aggiuntivo", personale, concreto ed attuale, da valutare caso per caso; ne consegue che, all'atto dell'intervento, il creditore è onerato di rappresentare e precisare, rispetto ai crediti concorrenti, il reale ed immediato pregiudizio aggiuntivo che, avuto riguardo alle concrete prospettive di soddisfazione del proprio credito e secondo un giudizio prognostico, l'eventuale accoglimento dell'opposizione ex art. 98 l.f. può determinare nella sua sfera giuridica, che non può coincidere con la sola posizione di creditore già ammesso allo stato passivo. (massima ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33890/CrisiImpresa?Il-creditore-ammesso-allo-stato-passivo-non-%C3%A8%2C-in-quanto-tale%2C-legittimato-ad-intervenire-nel-giudizio-di-opposizione-ex-art.-98-l.f.-proposto-da-altri

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33719/CrisiImpresa?Opposizione-allo-stato-passivo-%E2%80%93-Interesse-ad-intervenire-di-altri-creditori-ammessi-al-passivo

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: