Corte Costituzionale (87/2025) – I soci illimitatamente responsabili di una società semplice, nel caso che sia assoggettabile a fallimento, dovrebbero, per essere dichiarati falliti in estensione, essere convocati in sede di primo giudizio.

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Data di riferimento: 
26/06/2025

Corte Costituzionale, 26 giugno 2025, n. 87 – Pres. Giovanni Amoroso, Rel. Emanuela Navarretta.

Fallimento in estensione – Tipi di società di regola interessate a tale evento - Possibilità che sia conseguenza anche del fallimento di una società semplice perché svolgente attività commerciale - Necessità che i loro soci illimitatamente responsabili siano convocati nel corso del primo giudizio – Possibilità in quella sede di contrastare la fallibilità della società difendendo così loro stessi in prospettiva futura – Insufficienza del solo rimedio, pur sempre esperibile, di proporre in tempo impugnazione avverso tale decisione.

Il fallimento in estensione ex art 147 L.F. riguarda i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni. Ne deriva che, di norma, il presupposto per applicare l’art. 147 della legge fallimentare è che i soci illimitatamente responsabili partecipino a una società rientrante in uno di quei tipi societari che, ex art. 2249, primo comma, del codice civile, sono quelli di cui occorre di regola avvalersi per svolgere attività commerciale. Benché l’art. 147 della legge fallimentare, per tali ovvie ragioni, non menzioni al primo comma la società semplice, pur tuttavia non è escluso che anche quella (basti pensare alla società semplice agricola che effettui in modo prevalente un'attività connessa diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, vendita e valorizzazione dei prodotti agricoli), possa svolgere attività commerciale ed, essendo in tal caso assoggettata alla disciplina prevista per le società in nome collettivo, non vada più esente dal fallimento e i suoi soci illimitatamente responsabili possano risultare esposti al fallimento in estensione. Nel caso della società semplice occorre però un accertamento sostanziale circa la prevalente attività commerciale svolta che possa superare ciò che risulta dal dato formale; onde, poiché tale accertamento viene effettuato nel giudizio sul fallimento della società, non si può far gravare sui soci, non convocati in quel medesimo giudizio e non eventualmente intervenuti spontaneamente o quali rappresentanti della società, che di fatto potrebbero non essere informati delle relative vicende societarie, l’onere di verificare sul registro delle imprese l’eventuale fallimento di un ente, che normalmente non dovrebbe fallire, onde difendersi rispetto alla loro stessa fallibilità, in virtù della mera facoltà, anche a loro pur sempre riconosciuta, di impugnare la sentenza dichiarativa del fallimento della società entro trenta giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, e comunque entro il termine di cui all’art. 327, primo comma, del codice di procedura civile. L’istituto del fallimento in estensione non si fonda infatti sull’insolvenza dei singoli membri della compagine sociale, bensì presuppone: la dichiarazione di fallimento di una società rientrante in una delle tipologie sopra richiamate, la sussistenza del vincolo sociale e la responsabilità illimitata del socio, la mancata cessazione da più di un anno del vincolo sociale o della responsabilità illimitata, la correlazione fra l’insolvenza della società e le obbligazioni assunte nel periodo in cui sussistevano il rapporto sociale e la responsabilità illimitata. La ratio dell’istituto si rinviene, nel rafforzamento della tutela dei creditori e si ravvisa, a tal fine, nel creare un deterrente nei confronti dei soci che, al fine di evitare il proprio fallimento, sono indotti ad adempiere subito alle obbligazioni sociali, così prevenendo il rischio del fallimento della società. Nel regolare il fallimento in estensione, l’art. 147 della legge fallimentare dispone, al terzo comma, che il giudice deve convocare i soci illimitatamente responsabili prima di dichiararne il fallimento; pur tuttavia, il diritto di difesa degli stessi nel caso del fallimento della società semplice si deve ritenere debba essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare, sia pure compatibilmente con le finalità di tutela dell’interesse pubblico a cui essa è preordinata, per dar modo ai soci illimitatamente responsabili di contrastare con l’eventuale ausilio di difensori, in confronto della società e dei creditori istanti (ed a ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicità dell’asserito stato di insolvenza e l’assoggettabilità all’esecuzione fallimentare di quella. Il richiamato dovere di convocazione di quelli non è funzionale alla emanazione della sentenza dichiarativa del fallimento della società, ma condiziona la possibilità di opporre ai soci, nell’eventuale giudizio introdotto in via successiva ai sensi dell’art. 147 della legge fallimentare e, al solo fine di poter pronunciare il fallimento in estensione, la loro qualifica sostanziale di soggetti fallibili. In difetto di tale convocazione, l'accertamento come volto a confermare la fallibilità della società di cui quei soci sono parte potrà pur sempre essere comunque effettuato, incidenter tantum, e la fallibilità della società semplice potrà essere valutata nello stesso giudizio di cui all’art. 147 della legge fallimentare, al mero scopo di decidere il fallimento in estensione dei singoli soci. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33349/CrisiImpresa?Fallimento-della-societ%C3%A0-e-convocazione-dei-soci-illimitatamente-responsabili

[con riferimento al primo periodo, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 giugno 2024, n. 17546 https://www.unijuris.it/node/7953]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: