Tribunale di Verona - Apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore: anche l’eventuale adesione del debitore non esime il ricorrente dal dimostrare la natura agricola dell’attività da quello stesso esercitata.

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Data di riferimento: 
12/09/2025

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II, 12 settembre 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Monica Attanasio, Giud. Luigi Pagliuca e Francesco Bartolotti.

Apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore – Debitore svolgente attività agricola – Prova necessaria della natura di quell’attività – Adesione a tale iniziativa da parte dello stesso – Condizione non sufficiente – Ragione sottostante.

In materia di apertura della liquidazione controllata su istanza di un creditore ai sensi dell’art. 268, comma 2, C.C.I. , è il ricorrente a dover, se del caso, dimostrare la natura agricola dell’attività esercitata dal debitore sulla base della quale ha richiesto l’apertura della procedura, né l’eventuale adesione di quest’ultimo alla domanda del ricorrente elide tale onere, ciò sia in quanto essa non si traduce automaticamente nell’ammissione di un fatto (il riconoscimento, cioè, della natura agricola della propria attività), sia, ed in ogni caso, perché il debitore non ha (neppure in via surrettizia, e cioè appunto mediante adesione alla domanda da altri presentata) un diritto di accedere per sua libera scelta ad una procedura di liquidazione, giudiziale o a una di liquidazione controllata, ovvero di optare per l’una o l’altra, in modo slegato dalla sussistenza dei necessari relativi presupposti, tant’è vero che la documentazione che lo stesso deve presentare ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 2, C.C.I. è volta a consentire la verifica della loro ricorrenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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