Tribunale di Verona – Rilevanza della questione di costituzionalità dell' art. 278, comma 2, L.F. come sollevata, al termine della liquidazione controllata, in sede di esdebitazione.

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Data di riferimento: 
18/07/2025

Tribunale Ordinario di Verona, Sez. II civ., 18 luglio 2025 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Monica Attanasio, Giud. Pier PaoloLanni e Luca Pagliuca.

Liquidazione controllata – Chiusura – Istanza di esdebitazione – Dubbi di applicabilità nei confronti dei creditori non insinuatisi al passivo – Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, C.C.I. - Sospensione del procedimento in corso - Trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

È rilevante e non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 278, comma 2, C.C.I., per contrasto con l'art. 3 e con gli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 23 della direttiva UE 2019/1023 del 20 giugno 2019, cd. Direttiva Insolvency, nella parte in cui rende inoperante l’esdebitazione nei confronti dei creditori che, pur essendo stati informati o comunque a conoscenza dell’apertura della procedura di liquidazione controllata, non si siano volontariamente insinuati al passivo, qualora i creditori di pari grado che hanno partecipato al concorso siano stati integralmente soddisfatti (in quanto altrimenti l'esdebitazione opererebbe per la sola parte eccedente); ciò in quanto detta disposizione determina l’inoperatività dell’esdebitazione per ragioni esclusivamente dipendenti dal comportamento dei creditori e non da quella dei debitori che possono subire un trattamento diverso in situazioni analoghe e risulta irragionevole sia rispetto ai casi di esclusione espressamente previsti dalla legge (concernenti gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti), sia rispetto alle finalità dell’istituto, che sono quelle di consentire al debitore di ricominciare la propria attività imprenditoriale o professionale senza essere gravato dai debiti precedentemente contratti, e, nel caso specifico dei consumatori, di evitare che gli stessi cadano nella spirale di un indebitamento progressivo ed irresolubile, andando ad aumentare le fila dei soggetti in stato di povertà assoluta o prossimi a tale stato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-18-luglio-2025-pres-est-attanasio

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33826/CrisiImpresa?Il-Tribunale-di-Verona-solleva-questione-di-costituzionalit%C3%A0-con-riferimento-ai-creditori-non-insinuati

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza