Tribunale di Lanciano - Composizione negoziata: possibilità che vengano riconosciute, trascorso il termine di durata massima delle misure protettive, misure cautelari volte a produrre gli stessi effetti nei confronti di specifici creditori.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/10/2025

Tribunale di Lanciano, Volontaria giurisdizione affari concorsuali, 17 ottobre 2025 (data della pronuncia) – Giudice designato Chiara D'Alfonso.

Composizione negoziata – Avvenuto riconoscimento di misure protettive erga omnes – Misure generalizzate che paralizzano erga omnes l'introduzione o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente - Scadenza del termine massimo di durata di quelle – Possibilità che vengano riconosciute misure cautelari dello stesso tipo nei confronti di specifici creditori – Fondamento e limiti.

Appare del tutto coerente con il sistema di protezione individuato dal Codice che in sede di composizione negoziata le istanze cautelari possano essere formulate non solo con il ricorso per conferma delle misure protettive di cui all’art. 19, comma 1, C.C.I. contestualmente alla richiesta di nomina dell’Esperto, ma anche successivamente, per tutto il corso di quella procedura. Stante che il termine di duecentoquaranta giorni stabilito dall’art. 19, comma 5, C.C.I. va riferito, per espressa previsione, in particolare alle misure generalizzate che paralizzano erga omnes l'introduzione o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, se è richiesto un provvedimento specifico dello stesso tipo nei confronti di destinatari determinati, finalizzato ad assicurare provvisoriamente l’esito delle trattative, non si determina un’elusione del termine di legge ma si garantisce una tutela interinale personalizzata per lo specifico debitore e per le peculiari esigenze delle trattative in corso con i creditori, onde una misura cautelare di quel tipo può essere riconosciuta anche scaduto quel termine massimo di possibile durata fino a che non siano superati i dodici mesi complessivi previsti dell'art. 8 C.C.I., sempre che non siano lesi i diritti dei creditori in misura maggiore rispetto a quello che subirebbero nell’alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lanciano-17-ottobre-2025-pres-dalfonso

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33996/CrisiImpresa?Composizione-negoziata%3A-misure-cautelari-a-tutela-del-ricavato-della-vendita-d%E2%80%99azienda-autorizzata-ex-art.-22-CCII

[nello stesso senso di quanto sopra, nel senso in particolare della possibilità, compatibilmente col sacrificio imposto ai creditori, della fissazione di un ulteriore termine di durata delle misure protettive come nel frattempo scaduto, cfr. in questa rivista : Tribunale di Milano, 07 luglio 2024 https://www.unijuris.it/node/8007, Tribunale di Imperia, 20 febbraio 2024 https://www.unijuris.it/node/7646 e Tribunale di Torino, 05 dicembre 2023 https://www.unijuris.it/node/7463].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza