Tribunale di Roma – Composizione negoziata della crisi: presupposti perché siano accolte due richieste di misure cautelari: una volta ad ottenere il rilascio del Durc e l’altra a poter utilizzare le somme disponibili su un conto vincolato.
Tribunale di Roma, Sez. XIV civ., 27 maggio 2025 – Giudice delegato Giorgio Jachia
Composizione negoziata – Istanza di riconoscimento di due particolari misure cautelari - Presupposti perché possa trovare accoglimento con riferimento ad entrambe.
Non potendo la richiesta di una misura cautelare comportare l’emissione da parte del Tribunale di un ordine di “facere” nei confronti di quella amministrazione, va accolta la richiesta formulata da una società in liquidazione in sede di composizione negoziata volta ad ottenere il rilascio del DURC da parte dell’INPS limitatamente però a quanto richiesto in via subordinata, vale a dire a che sia accertata da parte dello stesso Tribunale la sussistenza della condizione per addivenire al rilascio di quel documento come consistente nel riscontro della regolarità dei versamenti contributivi a partire dalla data della proposta di accordo formulato nei confronti di quell’istituto, vieppiù perché nel caso specifico il piano prevede il pagamento integrale dei crediti erariali e previdenziali.
È ammissibile per la stessa ragione come sopra evidenziata, in via cautelare, anche la richiesta volta ad ottenere la disponibilità delle somme giacenti su un conto vincolato a favore del creditore pubblico (Agenzia delle Entrate Riscossione), laddove tali risorse risultino indispensabili alla gestione ordinaria della società istante (pagamento di costi correnti di gestione e assolvimento di obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente), nonché per l’esecuzione dei pagamenti predeterminati funzionali al buon esito della procedura e, altresì, laddove dal punto di vista della tutela del credito erariale non solo vi siano risorse per l’integrale soddisfazione sia nell’alternativa liquidatoria che in quella negoziale ma anche e soprattutto vi sia una migliore e precedente soddisfazione nell’alternativa negoziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
