Tribunale di Padova - Concordato preventivo prenotativo: la ricorrenza del periculum in mora costituisce, unitamente a quello del fumus boni juris, uno dei presupposti richiesti per il riconoscimento di misure cautelari.

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Data di riferimento: 
23/04/2026

Tribunale di Padova, Sez. I civ., 23 aprile 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Silvia Segalina.

Concordato preventivo con riserva – Crediti derivanti dal riconoscimento di finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico – Necessaria indicazione nel piano e istituzione di un apposito fondo rischi – Istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta ad inibire l’escussione delle garanzie – Inaccoglibilità per mancanza del requisito del periculum in mora.

Concordato preventivo con riserva – Previsione della continuità aziendale previo mantenimento od ottenimento di commesse pubbliche – Istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta ad ottenere il rilascio del DURC – Accoglibilità per la presenza del requisito del periculum in mora.

Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo con riserva, ai sensi dell’art. 87, lett. p-bis, C.C.I. nella predisposizione del piano in continuità occorre indicare anche un fondo rischi con specificazione, se vengono in considerazione finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, di quanto necessario per il pagamento dei relativi crediti nel caso di escussione delle garanzie, onde non può trovare accoglimento una istanza di riconoscimento di una misura cautelare volta ad inibire appunto tali escussioni, ciò in quanto l’ottemperanza a tale dovere di previsione di un fondo rischi escluderebbe il possibile verificarsi di un periculum in mora, vale a dire, in caso di surrogazione da parte dei garanti di un aggravamento del passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ad una diversa domanda di riconoscimento di una misura cautelare volta ad ottenere il rilascio del DURC anche in assenza di regolarità contributiva, come necessario perché la ricorrente, laddove sia prevista la continuità aziendale diretta/indiretta, possa mantenere le principali commesse pubbliche ad essa già affidate o eventualmente di ottenerne altre, il giudice, pur consapevole dei limiti rispetto al potere di imporre un facere ad una pubblica amministrazione, ritiene, tuttavia, di poter accogliere la misura de qua, giusta la previsione di cui all’art. 3 comma 2, lett. b) del D.M. n. 30/2015 che sancisce il divieto dei pagamenti dei debiti anteriori nella fase prenotativa del concordato in bianco, da cui consegue la possibilità di ottenere comunque il rilascio della documentazione invocata anche in assenza di regolarità contributiva, ricorrendo in quel caso il presupposto del periculum in mora. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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