Corte di Cassazione (1444/2026) – Considerazioni in tema di esdebitazione: disciplina applicabile in caso di fallimento aperto anteriormente all’entrata in vigore del codice della crisi e di rilevanza preclusiva anche dei comportamenti antecedenti.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/01/2026

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 gennaio 2026, n. 1444 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Filippo D’Aquino.

Esdebitazione proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi - Soggetto dichiarato fallito anteriormente - Disciplina applicabile – Fondamento.

Esdebitazione - Comportamenti anteriori all'apertura della procedura fallimentare - Possibile rilevanza preclusiva del riconoscimento di quel beneficio.

L'istanza di esdebitazione proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della Crisi (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente, resta disciplinata dalla legge fallimentare; milita, in tal senso, la circostanza che l’esdebitazione non è un istituto a sé stante, autonomo rispetto al fallimento (o alla liquidazione giudiziale) in cui sono stati accertati i debiti di cui si richiede la liberazione, solo casualmente (accidentalmente) collegato al fallimento (o alla composizione della crisi da sovraindebitamento) in ragione di un mero dato temporale, ma attiene alla fase conclusiva della procedura, della quale è destinata a completare gli effetti nei confronti del fallito (o del sovra-indebitato). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di esdebitazione, anche la condotta tenuta dal debitore prima dell'apertura della procedura può assumere valenza ostativa alla concessione del beneficio ex art. 142 l.fall., come risulta dalla valorizzazione normativa che lo stesso art. 142, comma 1, nn. 2), 5) e 6), l.fall. attribuisce a comportamenti posti in essere prima dell'apertura della procedura concorsuale, senza che per ciò stesso si determini un vaglio di meritevolezza del debitore. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento di merito che aveva negato l'esdebitazione, in quanto il debitore aveva stipulato con un proprio congiunto, in prossimità della dichiarazione di fallimento, un contratto di locazione contenente la quietanza del pagamento anticipato dell'intero canone, ciò che aveva ritardato la liquidazione dell'attivo fallimentare, in attesa dell'esito dell'azione revocatoria intentata dalla curatela per far dichiarare inefficace il predetto contratto). (Massima Ufficiale)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/34654/CrisiImpresa?Esdebitazione%3A-anche-la-condotta-tenuta-dal-debitore-prima-dell%27apertura-della-procedura-pu%C3%B2-assumere-valenza-ostativa%3F

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista:Corte di Cassazione, Sez. I civ., 03 giugno 2025, n. 14835 https://www.unijuris.it/node/8553].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: