Corte di Cassazione (950/2026) – Sospensione della vendita fallimentare ad aggiudicazione avvenuta: rapporto tra la facoltà riconosciuta al curatore e quella spettante al giudice delegato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2026, n. 950 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Andrea Fidanzia.
Liquidazione attivo fallimentare – Intervenuta aggiudicazione del bene interessato alla vendita - Curatore – Facoltà di sospensione della stessa – Momento entro il quale può essere esercitata – Potere da riconoscersi successivamente al solo giudice delegato.
In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, il potere del curatore di sospendere la vendita ex art. 107, comma 4, l.fall. può essere esercitato fino al momento del deposito in cancelleria della documentazione relativa agli esiti della procedura, come previsto dal quinto comma della stessa disposizione, con la conseguenza che successivamente a tale momento l'unico soggetto legittimato a disporre la sospensione della vendita è il giudice delegato, ai sensi dell'art. 108 l.fall. (Principio di diritto e Massima Ufficiale)
