Tribunale di Bergamo – Liquidazione giudiziale: illegittima l’aggiudicazione diretta successiva a gara deserta senza offerta irrevocabile.
Tribunale di Bergamo, Sez. II civ., 20 aprile 2026 (data della pronuncia) – Giudice delegato Attilio Burti.
Programma di liquidazione – Vendita competitiva di un bene – Gara d’asta andata deserta – Aggiudicazione diretta di quel bene da parte del curatore – Autorizzazione successiva del giudice delegato – Inammissibilità – Facoltà non rientrante tra i di lui poteri ex ante di vigilanza.
In tema di liquidazione giudiziale, il giudice delegato, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla procedura, non può sostituirsi agli organi gestori né autorizzare ex post atti della curatela difformi dal programma di liquidazione e dalle modalità di vendita previste dalla legge. Ne consegue l’illegittimità dell’aggiudicazione diretta di un bene in favore di un soggetto che, pur avendo manifestato interesse all’acquisto e versato una cauzione, non abbia presentato un’offerta irrevocabile secondo le modalità e nei termini stabiliti dal bando, essendo il mero versamento della cauzione inidoneo a sostituire la necessaria manifestazione negoziale di volontà. L’autorizzazione successiva non può sanare la violazione del principio di competitività, né può fondare un diritto all’acquisto in capo al soggetto non ritualmente partecipante alla procedura. Il giudice delegato può pertanto revocare il precedente provvedimento autorizativo, non ancora eseguito, ferma restando la possibilità di rinnovare la procedura competitiva, anche al medesimo prezzo base, previa eventuale modifica del supplemento del programma di liquidazione e adeguata pubblicità della vendita. . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-20-aprile-2026-est-burti
Commento
La gara deserta non legittima, di per sé, l’aggiudicazione diretta a un soggetto che non abbia presentato un’offerta irrevocabile conforme al bando; il versamento della cauzione non equivale a un’offerta e l’autorizzazione postuma non può sanare la violazione delle regole della vendita competitiva.
