Corte di Cassazione n. 18226/2026 – Azione revocatoria ex art. 64 L.F.: la natura gratuita +o onerosa dell’atto va valutata in relazione alla causa concreta dell’operazione.

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Data di riferimento: 
06/06/2026

Corte di Cassazione n. 18226 d.d. 06 giugno 2026 – Presidente dott. Francesco Terrusi, Consigliere Estensore dott. Cosmo Crolla

Fallimento – Inefficacia ex art. 64 L.F. – Gratuità ed onerosità dell’atto – Esame causa concreta – Interesse concreto sotteso all’operazione.

Mutuo consenso risolutivo – Contratto ad effetti traslativi – Effetti già esauriti -Differente negozio giuridico.

Ai sensi dell'art. 64 L. fall., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull'esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall'apprezzamento dell'interesse sotteso all'intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall'entità dell'attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa; sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall'operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l'ordinamento pone rimedio con l'inefficacia ex lege. (Fattispecie in tema di risoluzione per mutuo dissenso di una precedente donazione e retrocessione dell’immobile al donante: la S.C. ha confermato la sentenza d’appello che aveva dichiarato l’inefficacia di tale atto gratuito). (Massima ufficiale)

Il mutuo consenso risolutivo, o anche 'mutuo dissenso', presuppone che gli effetti traslativi del contratto non si siano ancora prodotti laddove, invece, gli effetti traslativi si siano già compiuti ed ormai esauriti, non di mutuo dissenso deve parlarsi, quanto di stipulazione tra le stesse parti di un diverso negozio avente effetti uguali e contrari al precedente (c.d. contrarius actus). (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)

[il punto centrale della Cassazione n. 18226/2026 è dunque che la gratuità non coincide con l’assenza di una controprestazione formalmente prevista dal negozio. Anche un’operazione strutturalmente idonea a produrre effetti restitutori deve essere scrutinata nella sua concreta funzione economica: se il fallito non riceve alcuna utilità patrimoniale, l’atto ricade nell’art. 64 l. fall. e, oggi, nell’art. 163 CCII. ]

https://dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-6-giugno-2026-n-18226-pres-terrusi-est-crolla

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/35083/CrisiImpresa?Azione-revocatoria%3A-la-natura-gratuita-o-onerosa-dell%27atto-va-accertata-con-riguardo-alla-causa-concreta-dell%27operazione

[Cfr in questa rivista, in tema di gratuità dell’atto: Tribunale Ordinario di Frosinone, 03 marzo 2021, https://www.unijuris.it/node/5544]

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: