Corte d'Appello di Venezia – Impugnazione del provvedimento di autorizzazione alla sospensione dei contratti ex art. 169 bis L.F. - Estraneità del contratto di conto corrente bancario con patto di compensazione dal novero di quelli "in corso di esecuzione

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Data di riferimento: 
23/12/2014

Corte d'Appello di Venezia 23 dicembre 2014 – Pres. Rossi – Est. Di Francesco.

Concordato preventivo "in bianco" – Autorizzazione alla sospensione di contratti bancari – Impugnazione – Insussistenza della legittimatio ad causam del commissario giudiziale.

Concordato preventivo "in bianco"- Contratto di conto corrente bancario con patto di compensazione – Anticipazioni bancarie – Esaurimento di una delle prestazioni – Impossibilità della sospensione.

Si deve escludere che, laddove venga impugnato il provvedimento con il quale il tribunale ai sensi dell'art. 169 bis L.F. ha autorizzato la sospensione  di alcuni contratti bancari, come da istanza formulata dal debitore in sede di presentazione, ex art. 161 comma 6 L.F., della domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, sia necessario disporre l'integrazione del contradditorio nei confronti del commissario giudiziale, che non è parte in senso sostanziale nel rapporto giuridico dedotto in giudizio, nè può vedersi attribuita la veste di litisconsorzio necessario per aver espresso un parere nel corso del procedimento di primo grado all'esito del quale è stato emesso il decreto oggetto dell'impugnazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il contratto di conto corrente bancario con annesso patto di compensazione (c.d. patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto) va  escluso dal novero dei "contratti in corso di esecuzione" di cui all'art. 169 bis L.F. in quanto la banca ha esaurito la propria prestazione mediante l'anticipazione dei crediti su fatture ecc. operata a favore del cliente, così che l'unica prestazione residua concerne il pagamento da parte del debitore, donde l'impossibilità di autorizzare la sospensione o lo scioglimento di tale contratto. Risulta, infatti, formalistico operare una scissione fra la residua prestazione ineseguita alla quale è tenuto il debitore ed il mandato conferito alla banca per la riscossione dei crediti di quest'ultimo verso terzi, sì da considerare l'incasso alla stregua di una ulteriore prestazione della banca, piuttosto che una modalità di pagamento da parte del debitore.(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: