Tribunale di Arezzo – Competenza del tribunale fallimentare e non del tribunale delle imprese in caso di azioni revocatorie collegate, conseguenti a cessioni a catena di azioni di proprietà iniziale del fallito.

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Data di riferimento: 
18/11/2015

Tribunale di Arezzo 18 novembre 2015 – Est. Guerrieri.

Amministrazione straordinaria – Revocatoria fallimentare collegata a revocatoria ordinaria – Cessione a catena di azioni – Competenza funzionale del tribunale fallimentare – Inderogabilità -  Competenza del tribunale delle imprese – Esclusione.

Fallimento – Azione revocatoria ordinaria -  Cessione a catena di azioni di proprietà del fallito – Terzo acquirente – Prova della sua mala fede - Condizione necessaria.

Sussiste la competenza del tribunale fallimentare e non di quello delle imprese nel caso di revocatoria fallimentare ex art 67, primo comma n.1) L.F., avente ad oggetto un contratto di cessione di azioni per un prezzo notevolmente inferiore al loro reale valore,  intentata da una società dichiarata insolvente (nello specifico da una società ammessa all’ amministrazione straordinaria) nei confronti dell’acquirente, che sia collegata ad altra azione di revocatoria ordinaria promossa dalla stessa società ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c. nei confronti del terzo cui l’acquirente aveva successivamente ceduto quelle azioni, e ciò in quanto le azioni revocatorie proposte ex artt. 66 e 67 L.F., così come tutte le azioni di cui all’art. 24 L.F., rientrano nella competenza funzionale ed inderogabile del Tribunale che ha dichiarato il fallimento (e dunque, nello specifico, ex artt. 13 D. Lvo. 270/1999 e 8 L. 39/2004, del Tribunale che ha dichiarato l’insolvenza). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’azione revocatoria ordinaria esercitata ex art. 66, secondo comma, L.F. nei confronti dei terzi aventi causa dal primo acquirente di beni del fallito, che presuppone l’esercizio della revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto dispositivo posto in essere dal fallito che sta alla base della catena dei trasferimenti, richiede che sia fornita dall’attore la prova della mala fede del sub acquirente che consiste nella consapevolezza da parte dello stesso della revocabilità, ex art. 67 L.F., del trasferimento intervenuto tra il suo dante causa ed il debitore fallito. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14905.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: