Tribunale di Rimini – Improcedibilità delle azioni creditorie promosse innanzi al giudice ordinario nei confronti di una società posta in liquidazione coatta amministrativa nel corso della causa.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/04/2016

Tribunale di Rimini 19 aprile 2016 – Est. Rossino.

Tribunale ordinario – Società cooperativa - Azione risarcitoria promossa nei suoi confronti -   Assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa nel corso della causa – Improcedibilità del giudizio – Insinuazione del credito al passivo – Necessità – Opposizione ed impugnazione – Decisione rimessa nuovamente al giudice ordinario.

Fallimento o liquidazione coatta amministrativa – Tutela creditoria – Orientamento della giurisprudenza – Giudizio ordinario – Azione promossa dal curatore o dal commissario liquidatore - Pronuncia di compensazione – Inammissibilità – Compensazione riconoscibile solo in sede concorsuale.

Le pretese creditorie, anche di natura risarcitoria, avanzate innanzi al tribunale ordinario nei confronti di una Società cooperativa devono essere dichiarate improcedibili laddove la stessa, nel corso del giudizio venga posta in liquidazione coatta amministrativa, stante che tutti i suoi creditori, senza eccezione alcuna, devono sottostare alla verificazione dei crediti di cui all’art. 209 L.F. , ragion per cui tale crediti devono essere fatti valere in via amministrativa dinanzi al Commissario Liquidatore mediante domanda di insinuazione al passivo della procedura concorsuale, salvo restando il successivo intervento del giudice ordinario sulle eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La regola per la quale le posizioni creditorie verso il fallito o l’impresa assoggettata alla procedura della liquidazione coatta amministrativa sono tutelabili esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 92 e ss.  e 209 L.F., secondo l’orientamento giurisprudenziale più in linea con le disposizioni della legge fallimentare, si deve ritenere operi anche qualora, nel corso di un giudizio ordinario, sia richiesta, in via di eccezione, da parte del contraente in bonis la compensazione di  un proprio credito col credito azionato in giudizio dal curatore fallimentare o dal commissario liquidatore, e ciò in quanto la compensazione ex artt. 56 e 201 L.F. può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare o nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14923.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: