Corte di Cassazione – Fallimento: ammissione al passivo con riserva dei crediti tributari anche in mancanza della prova della notifica al fallito della cartella esattoriale.

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Data di riferimento: 
12/09/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 12 settembre 2016 n. 17927 - Pres. Ragonesi, Rel. Genovese.

 

Fallimento - Crediti tributari – Notifica della cartella esattoriale – Mancanza di prova -  Ammissione al passivo con riserva – Giudice tributario – Impugnazione esperibile – Scioglimento della riserva.

 

“L’ammissione al passivo fallimentare dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dall’art. 87, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dal D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi dell’art. 88, secondo comma, del D.P.R. 602/73, allorché sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario” (Principio di diritto)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/160914132915.PDF

 

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: