Tribunale di Forlì – Presupposti per l’ammissione in prededuzione dei crediti dei professionisti che hanno prestato la loro opera a favore dell’impresa anteriormente al suo fallimento.

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Data di riferimento: 
27/11/2014

Tribunale di Forlì 27 novembre 2014 - Pres. Est. Mazzino Barbensi.

Fallimento - Credito dei professionisti – Attività prestata in epoca anteriore – Riconoscimento della prededuzione – Presupposti necessari.

Va condiviso l’orientamento che prevede che il credito dei professionisti, che abbiano, anteriormente all’avvio della procedura fallimentare, prestato la loro opera a favore della impresa poi fallita allo scopo di risanarla o di evitarne la dissoluzione, possano essere ammessi al passivo in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, L.F.,  in quanto “funzionali” a detta procedura solo laddove le relative prestazioni siano risultate adeguate  in rapporto alle necessità dell’impresa  ed utili per i creditori, per aver consentito una, sia pur contenuta, loro soddisfazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/12660.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: